14 marzo 2014: il giorno della Liberazione

La Consulta dichiara la illegittimità costituzionale del d.lgs. 23/2014 in tema di locazioni

Il giorno 25 marzo 2014 il prof. Stelio Mangiameli, Ordinario di diritto Costituzionale all’Università di Teramo, è stato nuovamente ospite della trasmissione “Un giorno speciale” con F. Vergovich in diretta  su Radio Radio.

Importante occasione di discussione la sentenza recentissima della Corte Costituzionale (n.50/2014) che ha dichiarato la illegittimità dell’art.3 co. 8 e 9 del d.lgs 23/2011,  in materia di mancata registrazione dei contratti di locazione e dei c.d. “contratti catastali”.

 

Avv. Paolo Cotronei: “ Prof.Mangiameli, è d’accordo con chi sostiene che la illegittimità costituzionale del predetto art. 3 del  d.lgs 23/2011 sia stata dichiarata dalla Corte unicamente per il difetto di delega del Governo?

 

Prof. Mangiameli: “Certamente questo è il motivo principale rilevato dalla Corte e l’avevamo anche annunciato. I giudici che avevano sollevato la questione di costituzionalità avevano evidenziato la assoluta carenza di delega.

La Corte, secondo una tecnica che usuale, individuato un punto di violazione della Costituzione, alla fine assorbe gli altri motivi portati alla sua attenzione.

Ciononostante, ad una attenta lettura della sentenza, vi è un passaggio importante e cioè quello che fa riferimento ai diritti del contribuente. Lo statuto del contribuente è una legge guida a cui dovrebbero uniformarsi tutte le norme tributarie

Dato che all’art.10 co 3 dello Statuto è detto espressamente che norme di carattere esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità dei contratti il richiamo della Corte evidenzia che anche sotto questo profilo il decreto in questione era incostituzionale.

Viene inoltre evidenziato, nella sentenza, che la norma in esame viola anche l’ulteriore  diritto del contribuente di essere tempestivamente informato di un procedimento tributario a proprio carico. Da questo si evince come la sentenza in esame dica qualcosa di più della semplice violazione della legge di delega.”

Avv. Cotronei: “Il fatto che la Corte abbia assorbito gli altri motivi  significa che questi ulteriori rilievi sono infondati o non esistano? “

 

Prof. Mangiameli: “Assolutamente non vuol dire che i motivi assorbiti non esistano o che siano infondati. E’ successo in passato che norme, riproposte secondo modalità modificate rispetto al vizio di forma inizialmente evidenziato dalla Corte, siano state poi bocciate in base a motivi che prima erano stati ritenuti assorbiti, come in questo caso.

Se qualcuno pensa di poter utilizzare il fatto che la Corte ha dichiarato la legge incostituzionale per l’eccesso di delega e di riproporre la medesima disciplina emendando il vizio iniziale di questa, sbaglierebbe moltissimo.

Primo perché la Corte fa riferimento allo norme dello  Statuto del Contribuente che prevalgono su eventuali leggi derogatorie; in secondo luogo, perché la Corte potrebbe dichiarare nuovamente incostituzionale la legge perché in contrasto con gli altri motivi oggi ritenuti assorbiti.

Inoltre un’operazione del genere è in contrasto con i bisogni del paese. Le norme eliminate deprimevano il gettito fiscale per i minori canoni imposti.

Penso anche che vada modificato questo rapporto inquilino-proprietario. Lo stato non può e non deve  continuare ad alimentare la tensione tra queste due categorie.

Chi immette una casa sul mercato senza motivi di speculazione, dopo una vita di risparmi oppure avendola avuta come eredità dei genitori,  non deve essere visto come un nemico degli inquilini. “

 

Avv. Cotronei: “Lei pensa, come viene detto da alcune parti, che si sia creato un vuoto legislativo a seguito della sente 50/2014?”:

Prof. Mangiameli:  “Non lo credo affatto perché la Corte ha censurato delle norme incostituzionali. L’ordinamento tecnicamente si autointegra sempre ed è completo e privo di lacune.  Nel caso specifico già ci sono le norme che prevedono una sanzione per chi non registra il contratto di locazione.”

 

Le parole del Prof. Mangiameli sono chiare come l’acqua,  ma sono anche pesanti come macigni.

Dovrebbero fungere da monito per chi, un po’ scriteriatamente, vaneggia improbabili riproposizioni degli stessi contenuti legislativi bocciati dalla Corte Costituzionale.

Da un altro punto di vista, volendo per ovvi motivi scartare la malafede del legislatore e volendo ricondurre gli errori passati nell’alveo di una scarsa conoscenza, da parte dello stesso, dei dettami della Carta Costituzionale , ci sentiamo di voler proporre il Prof. Mangiameli come esperto costituzionalista da consultare prima di licenziare altri testi legislativi sciagurati in materia locativa.

Avv. Paolo Cotronei

Lascia un commento