Assegno di divorzio, Cassazione: addio al “tenore di vita”

Il tenore di vita durante il matrimonio, all’ex coniuge non potrà essere attribuito alcun sostegno economico, ove questi sia economicamente autosufficiente

L’Avvocato Lara Caschera ci spiega la sentenza n. 11504 depositata il 10 maggio 2017:

La Cassazione Civile prima sezione civile, con la sentenza n. 11504 depositata il 10 maggio 2017, ha mutato il proprio orientamento in materia di assegno divorzile, ancorando il diritto al mantenimento nel divorzio, al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale, nell’ambito dei mutamenti economico-sociali, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Prima di questa sentenza infatti il parametro di riferimento per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione dell’assegno di mantenimento al richiedente (solitamente, la donna) era il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio. In sintesi, a prescindere dalla valutazione della rispettiva situazione economico-patrimoniale, e a prescindere dalla considerazione di quale sia stato il tenore di vita durante il matrimonio, all’ex coniuge non potrà essere attribuito alcun sostegno economico, ove questi sia economicamente autosufficiente.

La Corte di Cassazione rileva, infatti, come con il divorzio il matrimonio cessi e le parti del rapporto debbano ricominciare a essere considerate ‘uti singuli’. Nessuna rilevanza potrà essere attribuita, ai fini della decisione se concedere l’assegno, all’entità dei rispettivi patrimoni, alla diversa distribuzione dei compiti di cura della famiglia durante il matrimonio, alle ragioni della decisione, né alla durata del matrimonio stesso, che – afferma la Corte – deve essere contratto nella consapevolezza della dissolubilità dello stesso.

D'altra parte, la Corte di Cassazione sottolinea come l’attribuzione dell’assegno sia dal legislatore ancorata alla sussistenza del solo presupposto della mancanza – in capo al soggetto richiedente – di “mezzi adeguati”, rilevando gli ulteriori criteri enumerati all’art. 5, comma 6, L.div. solo ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno.

Gli indici di indipendenza economica, in presenza dei quali l’assegno dovrà essere negato, sono elencati dalla Corte ed individuati nel:

1) possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari;

3) la capacità e le possibilità effettive di lavoro personale;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Voglio concludere con la definizione di indipendenza economica contenuta nell'ordinanza presidenziale della IX Sezione del Tribunale di Milano, emessa il 22 maggio 2017 (Il Sole 24ORE, 26 maggio 2017): il concetto di indipendenza economica che fa venir meno il diritto all’assegno divorzile è “la capacità per una determinata persona, adulta e sana, di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)”.

Ovviamente, dopo tali pronunciamenti, ci saranno tanti ricorsi per la revoca dell'assegno…Ma attenzione. La revoca dell’assegno si avrà solo ove si riesca a provare al giudice che l’ex sia capace di procurarsi i mezzi economici sufficienti a mantenersi da solo o possa attivarsi per rendersi indipendente. Personalmente auspico che il concetto di indipendenza economica venga ancorato dal Giudici a parametri che tengano conto di vari fattori, anche dell'ambiente in cui si vive.

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