Niente multa se dopo un incrocio non c'è la ripetizione del segnale che indica il limite di velocità. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un automobilista calabrese che era stato multato per aver superato il limite di velocità. La peculiarità del fatto in questione, oggetto sel ricorso del conducente, è tuttavia relativa alla circostanza che la multa era relativa ad un tratto di strada successiva ad un incrocio.
In sostanza l'automobilista ha motivato il suo ricorso, adducendo che, non essendoci la ripetizione del segnale, dopo l'incrocio non c'erano motivi nel ritenere che il limite di velocità vigente fosse lo stesso del tratto di strada precedente allo stop.
La Corte di Cassazione gli ha dato ragione, affermando che: ""La mancanza della ripetizione del segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell'intersezione fosse venuta meno, giacché il coordinamento tra l'art. 119 e l'art. 104 del Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del limite, solo se ci si trova in presenza di un tratto di strada continuo".
Dunque, la multa, dopo un incrocio, non ha valore se non c'è la ripetizione del segnale. La stessa ripetizione, al contrario, non serve in un tratto di strada continuo, vale a dire senza intersezioni.
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