Aviaria, scoperto focolaio a Tivoli: da Regione misure sanitarie

Misure sanitarie straordinarie sono state adottate dalla Regione a seguito di focolaio di influenza aviaria del sottotipo H5N8

Misure sanitarie straordinarie sono state adottate dalla Regione a seguito di focolaio di influenza aviaria del sottotipo H5N8 scoppiato nel Comune di Tivoli. Le misure sono state disposte con una Ordinanza del Presidente Nicola Zingaretti del 9 novembre scorso rilevato che “i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante”. Nell’atto inoltre vengono istituite “una zona di protezione del raggio di tre chilometri nonché una zona di sorveglianza del raggio di 10 chilometri, rispetto al punto di insorgenza del focolaio, al fine di impedire il diffondersi della malattia”.

Inoltre si ritiene indispensabile anche “attivare in tempi rapidi nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza adeguate misure di controllo ed eradicazione, finalizzate a contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale che di essa costituisce parte sostanziale integrante”. Ciò in quanto si ritiene che sussistano “le condizioni di necessità e urgenza a presupposto per l’istituzione di misure sanitarie straordinarie atte a controllare ed eradicare della malattia, allo scopo di contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli del territorio regionale”. 

Nell’ordinanza firmata dal governatore inoltre si dispone che nelle zone di sorveglianza e protezione, il servizio veterinario della Asl competente svolga: censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti; sopralluogo presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività; attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione. Diverse misure specifiche sono adottate per le due zone.

Nelle sola zona di protezione pollame e volativi in cattività, tra l’altro, devono essere tenuti in un’unica struttura e comunque devono essere adottate misura per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici; le carcasse devono essere distrutte quanto prima; le attrezzature che sono venute potenzialmente in contatto con animali malati devono essere sottoposte a procedure di disinfezione, sono vietati la movimentazione e il trasporto delle uova. Nella zona di sorveglianza è vietata, tra l’altro, la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste.

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