Avv. Affinito: Perfezionamento delle notifiche ex art. 140 c.p.c.: analisi e sentenze rilevanti
La precisazione del momento di perfezionamento delle notifiche ex art. 140 c.p.c. da parte della Corte di Cassazione rappresenta un passo fondamentale verso la chiarificazione di una materia tanto complessa quanto vitale per il corretto svolgimento del processo civile
Introduzione
Il perfezionamento delle notifiche giudiziarie, regolamentato dall’art. 140 del codice di procedura civile (c.p.c.), presenta delle peculiarità notevoli rispetto ad altri metodi di notifica. Questa disposizione è stata oggetto di numerose interpretazioni giurisprudenziali, culminate in decisioni significative della Corte di Cassazione, che hanno contribuito a delineare con precisione il momento di perfezionamento di tali notifiche.
Fatti e contesto giuridico
Nell’ambito di un procedimento davanti al Giudice di Pace di Velletri, dott.ssa Francesca Collu, all’udienza del 16 aprile scorso, è emerso un dibattito sulla corretta interpretazione del termine di perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., in relazione a un decreto ingiuntivo opposto. La questione centrale riguarda il calcolo dei termini per l’opposizione a decreto ingiuntivo, fondamentale per la definizione della tempestività dell’azione giudiziaria intrapresa.
Giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sulla questione. In particolare, la sentenza n. 6089/2020 ha chiarito che le notifiche ex art. 140 c.p.c. si perfezionano con il ricevimento della raccomandata informativa, e non con il ritiro del piego presso l’ufficio postale. Questa interpretazione si basa sulla decisione della Corte Costituzionale n. 3/2010, che ha stabilito la necessità di una conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale, ponendo il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nei termini previsti.
Implicazioni pratiche
Questa interpretazione implica che la raccomandata informativa gioca un ruolo cruciale nel processo di notifica, avendo l’effetto di rendere “conoscibile” il deposito dell’atto, indipendentemente dal fatto che il destinatario proceda effettivamente al ritiro del documento, sia presso l’ufficio postale sia presso il Comune. Tale distinzione è essenziale per garantire i diritti di difesa, permettendo al destinatario di essere informato in maniera adeguata e tempestiva riguardo agli atti giudiziari che lo coinvolgono.
In particolare, nel procedimento r.g. n. 5125/23, giudice dr.ssa Francesca Collu, l’avvocato Carlo Affinito, per il creditore opposto, sig. R. A. ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto n. 2240/2023, in quanto l’opposizione proposta dal sig. A.D. è tardiva e quindi inammissibile, per tardività, poiché il decreto ingiuntivo fu notificato il 07.10.2023 e l’opposizione è stata depositata il 20.11.2023, oltre il termine perentorio di 40 giorni ex art. 641 c.p.c.
La difesa del sig. A.D. sostiene invece che il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato con il ritiro del piego in data 09.10.2023 all’ufficio postale e che il termine non si computa dal ricevimento della raccomandata informativa.
Circa tale tematica, il Giudice di Pace di Velletri si è riservata di decidere, dovendo stabilire se la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfezioni con il ricevimento della raccomandata informativa ovvero con il ritiro del piego presso l’ufficio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha fissato le coordinate ermeneutiche, ossia di interpretazione della norma, fissando il seguente principio di diritto: “Le notifiche “ex” art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l’art. 140 c.p.c., all’esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l’effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale.
Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa” (Corte di Cassazione, sez. 2, sentenza n. 6089 del 04 marzo 2020).
Nella sentenza citata n. 6089 del 04 marzo 2020, la Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, composta dai consiglieri Presidente dott. Alberto Giusti, relatore ed estensore dott. Giuseppe Fortunato e dai consiglieri Luigi Abete, Antonio Scarpa e Rossana Giannaccari, sul ricorso iscritto al n. 28797 del 2015 R.G. proposto da L. A. V. rappresentato e difeso dall’avv. G. M. contro il Condominio di via Z. di Milano, in persona dell’amministratore p.t., ha rigetto il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6016/2015, pubblicata in data 12.5.2015, ha chiarito il momento perfezionativo della notificazione “ex” art. 140 c.p.c., distinguendone le differenze rispetto alla notificazione attraverso il servizio postale, con riferimento al destinatario della notifica e ha stabilito che le differenze tra i due tipi di notifica, ossia di quella postale in relazione all’art. 8, comma 4, l. n. 892 del 1990, rispetto a quella ai sensi dell’art. 140 c.p.c. sono ragionevoli, escludendo la fondatezza dei prospettati dubbi di illegittimità costituzionale.
Nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione si legge infatti: “FATTI DI CAUSA Il Condominio di via Z. di Milano ha ottenuto dal Giudice di pace di Milano il decreto ingiuntivo n. 52290/2012 nei confronti di L. A. V., per il pagamento di quote condominiali insolute. L’opposizione proposta dal ricorrente L. A. V. è stata dichiarata tardiva, con pronuncia confermata in appello. Il tribunale ha anzitutto rilevato che il decreto ingiuntivo era stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che la relativa raccomandata informativa, inviata in data 1.12.2012, era stata ritirata da L.A.V. presso l’ufficio postale in data 5.12.2012. Ha stabilito che la notifica si era perfezionata in tale data e non il 12.12.2012, allorquando il ricorrente aveva ritirato il plico contenente l’ingiunzione di pagamento e che quindi l’opposizione, proposta con citazione notificata in data 17.1.2013, era stata correttamente ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 641 c.p.c . [il quale prevede il termine perentorio di quaranta giorni per proporre opposizione a decreto ingiuntivo].
Ha evidenziato che l’art. 140 c.p.c., laddove – per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010 – fa coincidere il perfezionamento della notifica con il ritiro della raccomandata informativa anziché con il ritiro del piego raccomandato, non introduce un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime delle notifiche eseguite ai sensi della L. 890/1982, poiché con la ricezione di detta raccomandata, l’atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, che ha solo l’onere di andare a ritirare. La diversa interpretazione proposta da L.A.V. comporterebbe un’inammissibile incertezza dei tempi della notifica, condizionandone il perfezionamento ad un’attività che incombe sul destinatario. La cassazione di questa sentenza è chiesta da L.A.V. con ricorso in tre motivi. Il Condominio non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 140 c.p.c., 8, comma quarto, L. 890/1982, 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c., sostenendo che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 8, L. 890/1982, dall’art. 2, D. L. 35/2005, convertito con L. 80/2005, la notifica si perfeziona, oltre che con il decorso di gg. 10 dalla spedizione della raccomandata informativa, solo dal ritiro del piego depositato, se anteriore, per tale dovendo intendersi quello contenente l’atto da notificare. Assume il ricorrente che, poiché la spedizione della raccomandata informativa era avvenuta in data 3.12.2012 e poiché il ritiro del piego contenente l’ingiunzione di pagamento era avvenuta il 12.1.2013, l’opposizione, proposta il 17.1.2013, non poteva dichiararsi tardiva. Non sarebbe invocabile il principio enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 4748/2011, che, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, avrebbe identificato il perfezionamento della notifica con il ritiro dell’atto notificato e non con la consegna della raccomandata indirizzata al destinatario. Analogo principio sarebbe stato sancito dalla sentenza n. 3/2010 della Corte costituzionale, che a parere del ricorrente, avrebbe uniformato la disciplina del perfezionamento delle notifiche in tutti i casi di irreperibilità relativa del destinatario per scongiurare una irragionevole disparità di trattamento. Infine, ritenendo che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfezioni con il ritiro del piego presso l’ufficio postale (e non dal ricevimento della raccomandata informativa), non sarebbe configurabile alcuna incertezza circa i tempi della notifica, condizionandone il perfezionamento ad un’attività del destinatario, operando comunque il termine ultimativo di dieci gg. dalla spedizione della raccomandata. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 140 c.p.c. e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la sentenza dichiarato inammissibile l’opposizione, benché al momento della notifica della citazione, avvenuta il 17. 1.2013, non fosse decorso di quaranta gg., computato dal momento del ritiro del plico contenente il decreto ingiuntivo presso la casa comunale. Con il terzo motivo si solleva, subordinatamente al rigetto dei primi due motivi di ricorso, la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ove la norma processuale venga interpretata nel senso che la notifica si perfeziona dal momento del ritiro della raccomandata informativa presso l’ufficio postale (se anteriore al decorso del termine di 10 gg. dalla spedizione), per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime delle notifiche a mezzo posta. Si assume che, ai sensi dell’art. 8, L. 890/1980, solo il ritiro del piego contenente l’atto notificato sarebbe idoneo a perfezionare la notifica, mentre l’art. 140 c.p.c. anticiperebbe detto perfezionamento al momento della consegna o del ritiro della raccomandata, senza garantire la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario ed anzi gravando quest’ultimo dell’onere di recarsi presso il Comune per effettuarne il ritiro, con una ingiustificata e penalizzante contrazione dei termini per organizzare la difesa.
- I tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente sono infondati. L’art. 140 c.p.c. dispone che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone cui l’atto deve essere consegnato, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, dandone comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata. Tale ulteriore adempimento informativo non era inizialmente contemplato dall’art. 8, comma quarto, L. 892/1980, norma che si limitava a prescrivere – in caso di irreperibilità relativa del destinatario – il deposito dell’atto presso l’ufficio e il rilascio di un avviso al destinatario mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. La notifica si aveva per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito (o da quella dell’eventuale ritiro del piego). Com’è noto, l’art. 8, comma quarto, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 346/1998. Difatti, diversamente da quanto disposto dall’art. 140 c.p.c., la mancanza dell’invio della raccomandata informativa rendeva la disciplina priva di ragionevolezza e lesiva del diritto di difesa, mancando un adempimento indispensabile per consentire “al notificatario di avere una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto, non essendo sufficiente l’affissione del relativo avviso alla porta d’ingresso o l’immissione nella cassetta della corrispondenza, essendo invece la successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito”. L’art. 2, comma quarto, lettera c) n. 1, [del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005, n. 80] ha integralmente sostituito i commi secondo, terzo e quarto, dell’art. 8, L. 890/1982, introducendo, anche per le notifiche postali, l’obbligo di avviso – al destinatario – del deposito dell’atto e delle formalità eseguite, stabilendo che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Come ricordato dal ricorrente, l’art. 140 c.p.c. è stato successivamente dichiarato parzialmente incostituzionale laddove, per come interpretato dal diritto vivente, prescriveva che la notifica si intendeva perfezionata, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (cfr. Corte cast. n. 3/2010). Secondo il giudice delle leggi, la disposizione, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto notificato, attuava un “non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità”, dando luogo ad un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8, L. 890/1982″. Ciò premesso, pur dovendo darsi atto di un percorso di tendenziale convergenza della disciplina delle notifiche in caso di irreperibilità relativa del destinatario, resta tuttavia che la sentenza n. 3/2010 ha chiaramente delineato, per le notifiche ex art. 140 c.p.c., un regime che si discosta da quello dell’art. 8, comma quarto, L. 890/1982. Mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, se anteriore (Cass. 28627/2017; Cass. 26088/2015; Cass. 3499/2012; Cass. 14606/2005), l’art. 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l’effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente. Come già ricordato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 346/1998) non è predicabile un dovere costituzionale del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili sul piano degli effetti e degli interessi della disciplina, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali (inclusa la disciplina delle notificazioni), a condizione che non siano lesi i diritti di difesa. La normativa deve inderogabilmente consentire che “il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto”, sicché, nel rispetto di tali esigenze, è legittima l’adozione di regimi differenziati, specie se giustificati dalle diverse modalità con cui deve essere effettuata la notifica stessa. L’art. 8, comma quarto, L. 892/1980 non va quindi assunto a parametro imprescindibile per scrutinare la legittimità delle alternative contemplate dall’ordinamento riguardo al momento perfezionativo delle notifiche o per l’individuazione dei requisiti essenziali affinché siano garantiti i diritti di difesa e la parità delle armi, evocati dal giudice delle leggi. Appare ragionevole e non discriminatorio che la notifica si perfezioni con il ricevimento della raccomandata, poiché, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, risultano in tal modo soddisfatte le esigenze di conoscibilità del deposito dell’atto, mentre l’ulteriore onere da cui è gravato il notificatario (ritiro dell’atto presso il Comune di residenza) riduce in misura minima i tempi e le opportunità di allestire le iniziative giudiziali da parte dell’interessato. A tali conclusioni è giunta, più di recente, la stessa Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., censurato per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l’ufficiale giudiziario, effettuate le formalità di deposito, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell’effettivo ritiro della copia dell’atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, I. 20 novembre 1982, n. 890, non essendo ammissibile porre a confronto situazioni comunque eterogenee (Corte cost. 220/2016). Deve – pertanto – darsi continuità all’orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell’art. 140 c. p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015). In conclusione, correttamente il tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione ex art. 645 c.p.c., poiché dal momento in cui detta raccomandata è stata ritirata presso l’ufficio postale (5.12.2012) alla data di notifica dell’opposizione (17.1.2013) era decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c. Il ricorso è respinto. Nulla sulle spese, non avendo il condominio svolto difese. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.”
Conclusione
La precisazione del momento di perfezionamento delle notifiche ex art. 140 c.p.c. da parte della Corte di Cassazione rappresenta un passo fondamentale verso la chiarificazione di una materia tanto complessa quanto vitale per il corretto svolgimento del processo civile. Questa interpretazione garantisce un equilibrio tra l’efficienza del servizio di notifica e la protezione dei diritti processuali delle parti coinvolte, consolidando un principio giuridico di ampia rilevanza. (Avvocato Carlo Affinito)