Cronaca

Avv. Carlo Affinito: ignorare le cartelle di pagamento del Comune di Valmontone può avere conseguenze devastanti per i cittadini

Negli ultimi giorni, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha inviato numerose cartelle di pagamento a cittadini, italiani e stranieri e ad aziende domiciliate a Valmontone, pubblicando i destinatari sull’albo pretorio del Comune. 

Ignorare la notifica può essere un errore fatale

Questa procedura semplifica l’operato del fisco, riducendo però le garanzie difensive dei contribuenti. Ignorare la notifica può portare a gravi conseguenze, come la perdita dei diritti di ricorso.

Ignorare l’esistenza della cartella, come fece Edipo, che si accecò dopo aver scoperto la verità, evidenzia che negare l’esistenza delle cartelle peggiora la situazione. 

Le cartelle non ritirate sono considerate notificate e i contribuenti devono agire prontamente per far valere i propri diritti. Spesso riguardano violazioni del codice della strada prescritte, per cui è possibile presentare ricorso al giudice di pace per opporsi all’esecuzione, invocando spesso la prescrizione quinquennale prevista dalla legge o l’omessa notifica dell’atto presupposto.

Non ritirare una cartella di pagamento in consegna può risultare molto pericoloso, perché la notifica si perfeziona comunque e, se non si ricorre, si perdono dei diritti che altrimenti potrebbero esser fatti valere. 

Rifiutare la realtà non aiuta

Infatti, rifiutare la realtà non aiuta, come non aiutò Edipo, che, dopo aver ucciso suo padre Laio e aver sposato sua madre Giocasta, si accecò, avendo scoperto la verità, con le spille del vestito della madre.

Negare l’esistenza di cartelle notificate all’albo pretorio aggrava la situazione, in quanto scadono i termini per un eventuale ricorso al giudice di pace e prima o poi si è costretti al pagamento di somme ben più elevate di quelle richieste.   

Infatti, il Fisco ha delle corsie preferenziali per far valere le sue pretese.

In relazione agli atti di riscossione, si applica il D.P.R. 602/73, per cui le cartelle di pagamento, per le quali non si è potuto procedere alla consegna, vengono affisse all’albo pretorio, senza invio della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c. Tale procedura viene eseguita nei seguenti casi:

a) Sia in caso di irreperibilità assoluta (ossia in assenza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario) ai sensi dell’art. 60 lett. e) e dell’art. 143 c.p.c.;

b) In caso di irreperibilità relativa (ossia in assenza temporanea del destinatario e di rifiuto dei suoi familiari o conviventi di ricevere l’atto); in tali eventualità non si applica l’art. 140 c.p.c. (che prevede un’affissione alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e l’invio di una raccomandata) ma la pubblicazione all’albo pretorio e la notifica si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso nell’albo del comune (art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73).     

Soltanto per atti diversi dalle cartelle di pagamento, ossia per gli atti di accertamento (ex DPR 600/73), occorre distinguere. In caso di: 

a) Irreperibilità assoluta del destinatario (ossia per trasferimento definitivo in luogo sconosciuto e simili), la notifica mediante affissione all’albo si esegue in busta chiusa e sigillata, ai sensi dell’art. 60 lett. E) e dell’art. 143 c.p.c. e, in deroga al codice di rito civile, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione; ma tale modalità non riguarda le cartelle di pagamento, che hanno a monte un avviso di accertamento o la notifica di un verbale di violazione del codice della strada, in quanto le cartelle di pagamento non sono atti di accertamento;

b) Irreperibilità relativa (ossia di temporanea assenza) del destinatario, si segue la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., per cui, ove l’atto non sia stato consegnato a mani del destinatario per irreperibilità temporanea del medesimo ovvero per rifiuto di ricevere l’atto dai suoi familiari o conviventi, l’agente notificatore deve lasciare un avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. (ex art. 140 c.p.c.). Ma tale procedura non si applica alle cartelle di pagamento, in quanto non sono atti di accertamento. 

Ritirate la cartella che la violazione può essere prescritta

È importante quindi che i cittadini che abbiano ricevuto una notifica con una di queste modalità si rechino in Comune a ritirarla, in quanto, in mancanza, comunque l’atto è considerato notificato e il cittadino rinuncia implicitamente a far valere un proprio diritto.

Si tratta, spesso, di cartelle di pagamento per violazioni al codice della strada (mancata revisione e simili), per verbali emessi oltre cinque anni fa e, pertanto, prescritti.

Per far valere la prescrizione, occorre presentare un ricorso al giudice di pace di Segni, competente per territorio per il Comune di Valmontone, alla dott.ssa Paola Primicerj, ai sensi dell’art. 281 undecies c.p.c., o rivolgersi a un avvocato di propria fiducia per farsi coadiuvare. 

Si consideri che in genere l’ente impositore è il Comune di Valmontone, che ha affidato il recupero di tali importi alla Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione della provincia di Roma, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14.

Non si tratta di un semplice ricorso al giudice di pace per impugnazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, ossia di un ricorso contro una multa, ma di introdurre un’azione di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., possibile sia per omessa notifica del verbale di violazione del codice della strada (ossia se non è stato mai notificato niente), sia per fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione ossia il decorso del tempo pari a cinque anni tra la notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada e la notifica della cartella di pagamento. 

Si consideri che, spesso, il diritto alla riscossione delle obbligazioni di pagamento derivanti da sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada si prescrive in cinque anni, ai sensi dell’art. 28 della Legge 689/81 e dell’art. 209 del codice della strada, per cui, se non risultano richieste di pagamento ulteriori, ossia atti interruttivi del termine quinquennale, tra la notifica del verbale e la notifica della cartella di pagamento ed è trascorso il termine di più di cinque anni, le somme richieste non sono dovute.

Mettere la testa sotto la sabbia come fa lo struzzo per evitare il pericolo di una cartella di pagamento che si trasformerà in atti di riscossione fiscali con conseguenze più gravi non aiuta certamente e ricorda un altro mito, quello di Penteo, re di Tebe (il contribuente), che si oppose al culto di Dioniso (il Fisco) che, offeso dal rifiuto di Penteo, lo fece impazzire e lo condusse alla morte per mano delle baccanti, tra cui sua madre. 

Occorre quindi verificare se vi siano cartelle notificate che riguardano i contribuenti presso l’albo pretorio e fare subito le opportune valutazioni.

Redazione

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