L’amministrazione di sostegno rappresenta una figura giuridica volta a tutelare la capacità d’agire di individui affetti da infermità o menomazioni. Non si richiede uno stato di totale incapacità, ma una difficoltà, anche solo parziale o temporanea, nel gestire i propri interessi. L’istituto non può essere applicato per finalità esclusivamente patrimoniali qualora la persona, nonostante una menomazione fisica, mantenga la piena capacità di autodeterminarsi.
Tre ordinanze della Prima Sezione della Cassazione delineano i contorni applicativi dell’amministrazione di sostegno con particolare riferimento ai principi di proporzionalità e funzionalità, nonché alla considerazione della volontà del beneficiario.
In questa ordinanza, la Corte ha cassato con rinvio una decisione che disponeva l’amministrazione di sostegno di una persona fisica, poiché non erano presenti infermità o menomazioni, ma solo una situazione di fragilità. L’opposizione della beneficiaria è stata interpretata come un’espressione di autodeterminazione che avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal giudice di merito.
Il principio di diritto è il seguente: “L’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale.
Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva aperto l’amministrazione di sostegno, nonostante l’opposizione della beneficiaria, in un caso in cui era stata esclusa sia l’infermità che la menomazione ed era stata ravvisata solo una situazione di fragilità, che aveva determinato una difficoltà nella gestione del patrimonio)“.
Questo caso riguardava l’amministrazione di sostegno disposta nonostante fosse stata accertata la capacità della persona di gestire autonomamente la propria vita lavorativa e quotidiana. La sentenza è stata cassata perché non si è indagato se la protezione della persona potesse essere assicurata tramite il marito o un sistema di deleghe per la gestione patrimoniale più complessa.
Il principio di diritto è il seguente: “In tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell’art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all’incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva disposto l’amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti della vita ordinaria, senza indagare se la protezione della stessa potesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito o alla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare la ricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria del proprio patrimonio).“.
La decisione ha sottolineato l’importanza di valutare concretamente le condizioni di menomazione e la loro incidenza sulla capacità del beneficiario di curare i propri interessi. La Corte ha enfatizzato la necessità di adeguare i poteri conferiti all’amministratore e di tenere in debito conto la volontà del beneficiario, specialmente quando si tratta di disabilità fisiche.
Il principio di diritto è il seguente: “In tema di amministrazione di sostegno, le caratteristiche dell’istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.
In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.“.
L’amministrazione di sostegno, secondo la giurisprudenza, deve essere applicata solo dopo un’attenta valutazione delle condizioni individuali, considerando la capacità e la volontà del beneficiario, al fine di non limitare ingiustificatamente la sua capacità di agire. Si privilegia un approccio che mira alla minima intrusione necessaria, rispettando la dignità e l’autonomia della persona, e si esplora la possibilità di strumenti alternativi prima di procedere con l’amministrazione di sostegno.
(Avvocato Carlo Affinito)
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