In una vicenda che sta richiamando l’attenzione sui doveri delle compagnie aeree riguardo alla custodia dei bagagli dei passeggeri, si è verificato un recente caso di furto di bagagli che ha colpito un viaggiatore al termine di un volo internazionale operato da una nota compagnia aerea con rotta Dakar (Senegal) – Roma Fiumicino (Italia), via Lisbona. Al suo arrivo a Roma, il passeggero ha avuto la sgradita sorpresa di ritrovare il proprio borsone nero tagliato e svuotato di oggetti di valore, comprese calzature sportive di nota marca e souvenir.
Il disagio è stato aggravato dal fatto che il passeggero aveva pagato un supplemento di € 330,00 per l’eccedenza di peso del bagaglio. La perdita totale è stata stimata in circa € 1.830,00, incluso il rimborso del supplemento pagato. In risposta a ciò, è stata presentata immediatamente una denuncia alla compagnia aerea responsabile e alle autorità competenti, e si è proceduto con un secondo reclamo formale, presentando tutta la documentazione necessaria per la richiesta di indennizzo.
Il passeggero ha potuto chiedere soltanto l’indennizzo massimo di € 1.237,00, facendo leva sulle disposizioni dell’articolo 22 della Convenzione di Montreal che regola il trasporto aereo internazionale, e richiamando l’attenzione sulle responsabilità contrattuali delle compagnie aeree nella custodia dei bagagli dei passeggeri. Questo evento mette in luce non solo le procedure di sicurezza delle compagnie aeree, ma anche l’importanza delle politiche e delle prassi relative all’handling aeroportuale.
Nel caso di specie, la giurisdizione è del giudice italiano, in quanto il passeggero ha acquistato il biglietto in Italia, online e la destinazione del viaggio era Roma, trattandosi peraltro di un normale “consumatore”.
La competenza per territorio e per valore è del giudice di pace, in quanto giudice del luogo di residenza del “consumatore” e se il contratto di trasporto aereo ha come punto di partenza o di destinazione l’Italia.
Sul tema, la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta nei confronti di una compagnia aerea, a causa di disservizi conseguenti all’acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente “online”, può radicarsi nel domicilio degli acquirenti – quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo – così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004), del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.” (Cass. Sez. U – , Ordinanza n. 18257 del 08/07/2019 Rv. 654582 – 01).
Per di più, “in materia di controversie risarcitorie relative al trasporto aereo internazionale, la disposizione di cui all’art. 33 della Convenzione di Montreal (ratificata e rese esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004) ha la funzione soltanto di regolare il riparto di giurisdizione, sicché il riferimento al “tribunale”, contenuto nel suo testo, non vale a individuare una competenza funzionale di detto ufficio giudiziario, trovando applicazione l’ordinario criterio di riparto di competenza per valore previsto dal codice di rito civile” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8901 del 04/05/2016 Rv. 639710 – 01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 Rv. 659913 – 03).
Nel caso di furto o smarrimento di bagagli, il giudice di pace è quindi quasi sempre competente per valore, in quanto trattasi di controversia indennitaria, relativa a somma di danaro, ossia a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro ex art. 7 c.p.c., attuale soglia di competenza del giudice onorario e considerato che la Convenzione di Montreal fissa ad € 1.237,00 il limite massimo indennizzabile, pari a mille diritti speciali di prelievo.
Per il furto di bagagli, si fa valere la responsabilità contrattuale della compagnia aerea, e la responsabilità extracontrattuale della società che gestisce i bagagli e con cui le compagnie hanno accordi in tal senso, ma con cui il consumatore non stipula alcun contratto.
Invero, il passeggero conclude il contratto di trasporto aereo della sua persona e dei bagagli con la compagnia aerea e rimane estraneo ai rapporti con le società di terra, cosiddetta di handling, che gestisce la spedizione e la consegna dei bagagli per conto della compagnia aerea stessa.
La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, e il Regolamento CE n. 261 del 2004, impongono in tali casi un indennizzo a favore del passeggero, non di risarcimento dei danni, in quanto la compagnia non è, salvo il caso di dolo, responsabile per il fatto dannoso, ma a indennizzare un fatto doloso o colposo di altri.
La responsabilità contrattuale della compagnia aerea nella gestione dei bagagli facilita il passeggero a livello probatorio in giudizio, in quanto il passeggero ha soltanto l’onere di fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto (provata col titolo, ossia il biglietto di viaggio) e deve allegare l’inadempimento del vettore ossia della compagnia aerea, spettando a quest’ultima dimostrare l’esatto adempimento della prestazione ovvero l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito o forza maggiore (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018 Rv. 647585 – 01).
In particolare, la compagnia aerea risponde del danno, in quanto il danno le è imputabile, e la Convenzione di Montreal (art. 22, n. 2) non consente un risarcimento o indennizzo al di sopra di “mille diritti speciali di prelievo”, pari, al cambio attuale, ad € 1.237,00, per ogni voce di danno patita dal passeggero e, dunque, nella sua componente patrimoniale e non patrimoniale (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4996 del 21/02/2019 Rv. 653015 – 01).
Qualora il volo sia multitratta, con scali intermedi, opera nei confronti del danneggiato la responsabilità solidale di tutti i vettori, ossia di tutte le compagnie aeree che hanno svolto il servizio, mentre nei rapporti interni ciascun vettore, ossia ciascuna compagnia aerea, risponde in proporzione alla tratta di propria competenza, ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dell’art. 1700 c.c. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3165 del 09/02/2021 Rv. 660739 – 02). Quindi, la compagnia aerea deve pagare l’intero al passeggero e ha azione di rivalsa interna verso una delle compagnie che hanno effettuato singole tratte di volo, se la responsabilità del fatto non sia propria, ma di un’altra compagnia; il passeggero, quindi, può agire senz’altro nei confronti della compagnia con la quale ha il titolo di viaggio per farsi indennizzare l’intero.
La circostanza che il bagaglio sia gestito da società a terra, cosiddette di handling, non esonera il vettore ossia la compagnia aerea dalla sua responsabilità verso il passeggero. Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che “Nel trasporto aereo di merci, l’attività svolta dall’impresa esercente il servizio di c.d. “handling” aeroportuale non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo, concluso tra l’ “handler” (promittente) e il vettore (stipulante) a beneficio del mittente o del destinatario, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, la quale non si esaurisce nel mero trasferimento delle cose ma comprende anche la fase a esso antecedente (allorché l'”handler” riceve la merce dal mittente in funzione della consegna al vettore, nell’aeroporto di partenza) e la fase a esso successiva (allorché riceve la merce dal vettore in funzione della messa a disposizione del destinatario, nell’aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell’art. 1174 c.c., all’interesse del creditore a ottenere la riconsegna delle cose trasportate nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo; consegue da ciò che: a) l’operatore di “handling” assume la qualifica di ausiliario del vettore, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si avvale per l’esecuzione di una parte della prestazione che ne forma oggetto; b) nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate nella fase in cui le stesse sono affidate all'”handler”, il proprietario di esse può agire contrattualmente nei confronti del vettore, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell’art. 1228 c.c.; c) nella medesima ipotesi, l’operatore di “handling” non risponde nei confronti del mittente o del destinatario a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma risponde, in solido con il vettore, a titolo extracontrattuale in quanto autore di un comportamento doloso o colposo imputabile ai sensi dell’art. 2043 c.c.; d) in quanto ausiliario del vettore aereo, l'”handler”, pur rispondendo a titolo extracontrattuale, beneficia delle limitazioni di responsabilità previste, in favore del vettore medesimo e dei suoi dipendenti o incaricati, dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo (già artt. 22 e 25/A della Convenzione di Varsavia), nonché della disciplina uniforme convenzionale, dettata in tema di decadenza dall’azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall’art. 35 della Convenzione di Montreal (già art. 29 della Convenzione di Varsavia), salva l’ipotesi di condotta dolosa o coscientemente colposa, nella quale, ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Convenzione di Montreal, la responsabilità dell’ausiliario resta illimitata” (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 21850 del 20/09/2017 Rv. 645465 – 01).
Quindi il passeggero ha l’azione contrattuale indennitaria verso la compagnia aerea di cui ha acquistato il biglietto e l’azione extracontrattuale contro la compagnia che gestisce i bagagli, per conto della compagnia aerea e con la quale il passeggero non ha alcun rapporto contrattuale diretto.
Per l’operatività del rimborso e dell’indennizzo dei danni, la Corte di Giustizia, con sentenza del 12 aprile 2018 (causa C-258/16, Finnair v Fennia), ha chiarito che la Convenzione di Montreal mira a un “giusto equilibrio degli interessi“, sicché il passeggero deve fare reclamo tempestivo entro 7 giorni; ciò, è previsto dall’articolo 31 della Convenzione di Montreal; il requisito del reclamo, così come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, è soddisfatto con la registrazione del reclamo nel sistema informatico del vettore ovvero quando un rappresentante del vettore registri, con conoscenza del passeggero, su supporto cartaceo o elettronico il reclamo presentato oralmente dal passeggero, sicché il reclamo effettuato con tale modalità è da ritenersi tempestivo, anche se presentato telefonicamente dal passeggero e registrato sul sistema informatico del vettore o della compagnia di handling che lo rappresenta.
In questa materia, non è prevista, inoltre l’obbligatorietà della mediazione assistita e della negoziazione assistita tra avvocati, potendo il passeggero rivolgersi direttamente al giudice di pace, tra l’altro senza necessità di avvocato ove l’importo richiesto sia inferiore ad € 1.100,00, come previsto dall’art. 82 del codice di procedura civile.
Infatti, trattandosi di materia consumeristica, l’art. 3 del decreto legge 12.09.2014, n. 132, che prescrive la negoziazione assistita tra avvocati, non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti (le compagnie aeree) e consumatori (i passeggeri).
Il caso sta ora procedendo legalmente e pone in evidenzia l’importanza della vigilanza e della responsabilità delle compagnie aeree riguardo al trattamento e alla sicurezza dei bagagli dei viaggiatori, particolarmente in situazioni dove il passeggero ha agito in buona fede, affidando i propri beni alla compagnia di trasporto aereo.
(Avv. Carlo Affinito)
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