Camera, slitta a lunedì il voto di fiducia sul Piano Casa Renzi

Nessuno parla della incostituzionalità dell’art. 5.18, ma i Deputati si arenano sulla mozione “Mare nostrum”

Alcuni avevano previsto uno sbrigativo voto favorevole entro la serata di oggi. Così non è stato.

Qualche lungaggine, qualche pregiudiziale non prevista; addirittura per tre ore alla Camera è mancato il numero legale. E alla fine la Boldrini ha tolto la seduta e rinviato tutto a lunedì.

Nessuno ha parlato dell'emendamento 5.18 (5 testo),  nonostante le osservazioni rese dalla 1a Commissione (Affari costituzionali) che ha, comunque, in maniera poco coerente – diciamo noi – dato parere favorevole. Ma vediamo, nel dettaglio, questi rilievi:

Allegato 2:   "rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione (articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n.23 del 2011), nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio;

– ricordato che, con la sentenza n.50 del 2014, depositata il 14 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, la disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n.23 del 2011;
– evidenziato, quindi, che con il comma 1-ter dell'articolo 5 sono dunque fatti salvi, fino ad una determinata data (31 dicembre 2015), gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi della predetta disciplina, dichiarata incostituzionale con la sentenza n.50 del 2014,
– ricordato, altresì, che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (ex multis Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1997, n.7057); 

– ricordato, altresì, che, con la sentenza n.350 del 2010, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n.11, in quanto costituiva sostanzialmente, da un raffronto testuale, una mera riproduzione di altra norma dichiarata, poco tempo prima, incostituzionale (con sentenza n.315 del 2009) e rilevato che nella suddetta sentenza (n.350 del 2010) la Corte ha ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, sentenze n.262 del 2009, n.78 del 1992, n.922 del 1988), perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. In particolare, nel chiarire la portata del primo comma dell'articolo 136 della Costituzione, la Corte ha precisato che «il rigore del citato precetto costituzionale impone al legislatore di «accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima», anziché «prolungarne la vita» sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore» e che «le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, «anche se indirettamente», esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione» (sentenze n.223 del 1983, n.73 del 1963 e n.88 del 1966); 

– rilevato che, nel caso di specie, peraltro, la sentenza della Corte costituzionale non interveniva su una norma volta a disciplinare gli effetti della sentenza di incostituzionalità sui rapporti giuridici in corso ma dichiarava incostituzionale una disposizione che costituiva sostanzialmente, come già detto, una mera riproduzione di altra norma dichiarata incostituzionale;

valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'art.5 comma 1-ter alla luce della giurisprudenza costituzionale  richiamata in premessa."

Forse – dico forse – qualcuno, un pò tardivamente invero , si è accorto di quello che stiamo dicendo da fine aprile, da quando, cioè,  l'ingegnoso on. Mirabelli, sulla poderosa spinta di alcuni solertissimi dirigenti pro-inquilini, ha partorito l'emendamento 5.18: la proroga ( o la salvaguardia, come recita la relazione al Piano Casa,  utilizzando un termine che allude curiosamente a qualcosa di valore che si sta perdendo) degli effetti dell'art.3 commi 8 e 9 D Lgs 23/2011 è incostituzionale per violazione dell'art.136 Cost.

Leggendo le osservazioni della 1a Commissione, ho avuto quasi un moto di orgoglio in quanto sembravano brani copiate e incollate dagli articoli, a mia firma, già apparsi sul Quotidiano del Lazio nei giorni scorsi, quando ci siamo sbracciati e sgolati per porre all'attenzione dei senatori la stessa questione di costituzionalità.

Adesso è la stessa Commissione Affari Costituzionali che fa presente ai deputati l'esistenza di questo problema. Però non se l'è sentita di dare un parere negativo (non sia mai si dovesse esporre un pò troppo); ha asserito, in sostanza: io ve l'ho detto, adesso fate un pò voi…

Ora dico, con lo slittamento a lunedì c'è un bel weekend a disposizione; i deputati hanno un'occasione più unica che rara per dimostrare a tutti che la nostra Costituzione non è una pergamena raggrinzita e incartapecorita, ma vale ancora qualcosa ed è in grado di segnare la diretta via.

Suvvia, non siate timidi, non date ancora una volta l'idea di temere di essere bacchettati dai vostri leader di partito: insomma, date una volta per tutte la dimostrazione che, quando si accende il cartellone  elettronico, siate stati voi in prima persona a schiacciare il pulsante del voto…votate per la Costituzione!

Avv. Paolo Cotronei

 

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