Categorie: Cronaca

Cassazione:no a compensazione spese se la lite è di modico valore

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11301 depositata il 1° giugno 2015, ha affermato l'importante principio per cui Il valore esiguo della lite non può giustificare da solo la compensazione delle spese processuali da parte del giudice.

La S.C. ha giustificato il proprio orientamento specificando che, in caso contrario, la parte vittoriosa, laddove le spese di lite risultino superiori al credito, rischierebbe di subire un danno economico equivalente ad una vera e propria soccombenza, con violazione del diritto di difesa di rango costituzionale e della stessa regola generale sulle spese di cui all’art. 91 c.p.c.

Il caso è nato a seguito del ricorso di un privato che aveva chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, limitatamente al capo sulla compensazione delle spese, che aveva accolto la sua domanda di risarcimento danni nei confronti di un gruppo di compagnie assicuratrici per intese (di cartello) contrarie alla normativa sulla regolarità della concorrenza. 

Gli Ermellini hanno cassato la sentenza dell Corte d'Appello ritenendo  la soluzione adottata dal giudice d’appello non rispettosa dell’art. 92 c.p.c. nel testo sostituito dalla l. n. 69/2009.

Ed infatti hanno rilevato che “nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano ‘gravi ed eccezionali ragioni’,  non la consente certo in base “al carattere ufficioso del rilievo dell’interruzione della prescrizione ed all’esiguità della pretesa creditoria: quanto al primo profilo, perché esso integra un normale esito dell’attività valutativa del giudice; quanto al secondo, perché, specialmente ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto, si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. se non pure della regola generale dell’art. 91 cpc.”.

A seguito dell'accoglimento del ricorso, la Cassazione ha rinviato le parti dinanzi alla corte territoriale in diversa composizione, al fine di una nuova regolazione del  regime delle spese,  “impregiudicato beninteso qualunque esito dell’applicazione corretta degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.  

 

 

 

Redazione

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