La quinta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Roma Multiservizi Spa contro il Campidoglio. Confermando così la sospensione dell’aggiudicazione al Cns dell’appalto global service. Con l’ordinanza il Consiglio condanna inoltre Roma Capitale a pagare 2.500 euro di spese processuali in favore di Multiservizi.
Nelle motivazioni dell’ordinanza, il Cds spiega che la determina dirigenziale del 6 luglio 2020, n. 331 del Campidoglio, recante ‘Affidamento in via d’urgenza ai sensi dell’art. 63, del D.Lgs 50/2016, della scelta del socio privato per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a Società S.p.A. mista pubblico-privata’, “è motivata con ragioni di estrema urgenza che renderebbero strettamente necessario il ricorso alla procedura negoziata senza bando”.
Tuttavia, “come obietta la ricorrente, il riferimento a tale ultima fattispecie è da intendersi elusivo dell’ordinanza di sospensione della procedura negoziata senza bando, già avviata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a), nel presupposto che fosse andata deserta la procedura aperta precedentemente indetta, dalla quale è stato escluso l’unico offerente RTI Rekeep- Multiservizi”.
Tali circostanze, spiegano i giudici, “inducono, infatti, ad escludere che la procedura oggetto delle determinazioni qui contestate sia una ‘procedura […] nuova e diversa’ rispetto a quella sospesa”.
Inoltre, la determina in oggetto “non è stata preceduta da un avviso di indizione della gara o altro atto equivalente. Né è stata adottata seguendo il procedimento previsto dallo stesso art. 63, comma 6.
Il che non costituisce tanto (o soltanto) vizio della procedura negoziata senza bando ma anche conferma della portata elusiva dell’ordinanza cautelare n. 5108/2019 che va attribuita all’iniziativa assunta da Roma Capitale”.
Secondo il Consiglio, infatti, “la combinazione degli eventi e del contenuto degli atti su elencati dimostra inequivocabilmente che si è venuta a porre in essere, da parte dell’amministrazione capitolina, una sorta di “fusione” tra le (asserite) due procedure.
L’una avviata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) e l’altra (solo) dichiaratamente ai sensi dello stesso art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 e succ. mod., nella quale ultima la stazione appaltante si è avvalsa degli atti già adottati nell’ambito della N. 06317/2020 REG.RIC. prima e sospesi con l’ordinanza cautelare della cui esecuzione si tratta”.
In sintesi, conclude l’ordinanza, “il procedimento che ha individuato l’unico offerente Cns è stato portato a conclusione mediante l’affidamento a quest’ultimo dello stesso servizio oggetto della gara sospesa.
Gara della quale hanno utilizzato addirittura lo stesso codice identificativo (CIG). E l’affidamento ricalca le stesse condizioni perfettamente coincidenti con quelle dell’offerta presentata da CNS nella procedura sospesa.
Si è così realizzata una fattispecie paradigmatica di elusione del giudicato (anche cautelare), che si ha quando il comando del giudice non è violato direttamente ma mediante l’adozione di atti che consentono all’amministrazione di conseguire esattamente il risultato vietato, come accaduto nel caso di specie”. (Mgn/ Dire)
La città della Cripta è un vero e proprio tesoro, custodito nel cuore della regione…
Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha scosso l’opinione pubblica, ma non basta la commozione. Serve…
Una notizia molto importante ha caratterizzato una delle ultime puntate di Verissimo. Silvia Toffanin era…
Le misure principali contenute nell'ordinanza firmata dal Sindaco Gualtieri
"La costruzione della nuova scuola è una grande notizia per gli abitanti di Mezzocammino"
Se sei uno di quelli che subisce il fascino delle fiabe anche da grande, non…