Può capitare che ci si accorga che un bene acquistato non corrisponda alle caratteristiche descritte al momento dell'acquisto oppure che abbia proprio dei difetti di funzionamento.
In questi casi, la legge offre diverse tutele all'acquirente e prevede innanzitutto l'obbligo per il venditore di garantire che il prodotto sia immune da vizi e corrispondente alla qualità descritta. Ovviamente, l'ampiezza della garanzia offerta varia a seconda della tipologia di bene, della natura dell'acquirente, della presenza o meno di una garanzia convenzionale.
La garanzia generale per l'acquirente è quella disciplinata dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile.
La garanzia per vizi, ex art. 1490 c.c., è un effetto naturale del contratto di compravendita e comporta che, se non è previsto diversamente, il venditore è sempre responsabile nei confronti del compratore quando la cosa venduta presenta dei difetti tali da renderla inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Le parti, in deroga a quanto previsto sopra, possono sempre decidere di escludere o limitare tale garanzia. Il patto in questo senso, però, non ha effetto se il venditore era in malafede ossia, pur sapendo che la cosa era affetta da vizi, non ne ha informato il compratore.
Dal canto suo, Il compratore, per far valere la garanzia che opera in suo favore e che dovesse riscontrare un difetto nella cosa acquistata, ha l'onere di denunciare al venditore i vizi del bene stesso entro otto giorni dalla loro scoperta.
Attenzione perchè l'azione per far valere la detta garanzia si prescrive entro un anno dalla consegna del bene, fatte salve le ipotesi in cui il venditore riconosca l'esistenza del vizio o lo occulti dolosamente, poiché in tal caso non è necessaria la denuncia.
I termini temporali previsti per la denuncia valgono solo per i vizi occulti e non facilmente riconoscibili. Al contrario i vizi palesi devono essere denunciati al venditore immediatamente, mentre il compratore che acquisti un bene affetto da difetti evidenti non può far valere la garanzia salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa non presentava vizi; parimenti la garanzia è esclusa se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della casa.
Quanto agli effetti della garanzia, l'art. 1492 c.c. dispone che in seguito alla denuncia del vizio, il compratore può alternativamente domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Una volta scelto il tipo di azione giudiziaria da intraprendere, lo stesso non si può più modificare.
Alla garanzia di portata generale prevista dalle norme civilistiche, si affiancano le tutele offerte dagli artt. 130 e seguenti del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (c.d. "Codice del consumo"), quando il venditore è un professionista e il compratore è un consumatore.
Di queste norme parleremo in una prossima occasione.
Avv. Paolo Cotronei
Le misure principali contenute nell'ordinanza firmata dal Sindaco Gualtieri
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