Una delle questioni più delicate e sentite, in caso di separazione e divorzio, è quella relativa agli obblighi patrimoniali .
In particolare affrontiamo oggi quella relativa agli alimenti e al mantenimento.
Sono diritti che spesso vengono confusi da un punto di vista terminologico, ma che sono profondamente diversi, sia per qualità che per quantità, dal punto di vista giuridico.
Diritto agli alimenti
Il c.d. "diritto agli alimenti" (artt. 433 e segg. c.c.) consiste in una prestazione a carattere patrimoniale effettuata dal soggetto obbligato nei confronti del coniuge che versi in stato di bisogno.
E' un diritto indisponibile, nella sua accezione più ampia, visto il suo carattere personale e patrimoniale speciale.
Presupposti e requisiti
Per concretarsi tale diritto devono sussistere:
a) lo stato di bisogno dell'alimentando, cioè la mancanza o insufficienza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali di vita;
b) l'incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico (perché sprovvisto di redditi e non in grado di procurarseli);
c) la capacità economica dell'obbligato (tale da poter sopportare l'onere degli alimenti);
d) il vincolo di relazione parentale.
I soggetti obbligati
Obbligate alla prestazione alimentare sono (ex art. 433 c.c.) sono le persone legate da vincolo di parentela, adozione o affinità con l'alimentando secondo un vero e proprio ordine gerarchico in base all'intensità del vincolo (coniuge, figli, genitori, ascendenti, affini, fratelli, donatari).
L'elenco dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti è tassativo e la legge prevede che l'alimentando si debba rivolgere all'obbligato più prossimo e, in caso di impossibilità, procedere con gli obbligati di grado più remoto.
Differenze col diritto al mantenimento
Se gli alimenti consistono in un ausilio economico finalizzato a fornire, alla parte più debole, i mezzi adeguati per condurre una vita dignitosa, il diritto al mantenimento è una prestazione molto più ampia che tiene conto anche del tenore di vita della famiglia di appartenenza e di un dovere di assistenza materiale imprescindibile.
A differenza del diritto agli alimenti, inoltre, il mantenimento: non è vincolato allo stato di bisogno né all'incapacità di provvedere al proprio sostentamento; spetta al coniuge che non ha avuto responsabilità nella separazione (mentre gli alimenti vengono elargiti anche in caso di addebito); ed è sempre rinunciabile da parte del beneficiario.
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