Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 11 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 6 maggio 2015, recante “disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, il c.d. “divorzio breve”.
La legge, decorso il termine previsto di 15 giorni, entrerà in vigore il prossimo 26 maggio.
La nuova norma viene a modificare la L.898 del 1970 che, a suo tempo, fu il risultato di una lunga battaglia parlamentare e fu anche oggetto di un inutile tentativo di abrogazione attraverso il referendum.
La materia è stata rivoluzionata, nel segno della rapidità, dal legislatore il quale è intervenuto con soli tre articoli di grande sostanza.
La nuova legge prevede una consistente riduzione del tempo che deve passare fra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio: da tre anni a 6 mesi, se si tratta di una separazione consensuale. In caso di mancato accordo sui termini della separazione, i tempi si allungano a 12 mesi indipendentemente dalla presenza o meno di figli. Il termine dei sei mesi decorre da quando si compare davanti al Presidente del Tribunale.
La norma prevede anche un'importante novità rispetto al passato: il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi viene anticipato al momento in cui il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Con la vecchia disciplina, invece, occorreva aspettare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. L'ordinanza presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati sarà comunicata all'ufficio dello stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.
Altra importante novità è che la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti attualmente in corso.
Rinviata la possibilità del c.d. "divorzio immediato" (quello cioè senza il periodo di separazione) in un primo momento previsto dal provvedimento discusso a Palazzo Madama.
Il divorzio breve arriva a conclusione di un piano governativo di accelazione del procedimento di separazione e divorzio consensuale che aveva visto già nel 2014 alcune misure importanti, come la negoziazione assistita dagli avvocati e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco, con il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge 162/2014.
Su questo argomento, nei giorni scorsi è intervenuto il Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – con la circolare n. 6/15, che contiene importanti chiarimenti applicativi proprio in riferimento al decreto n.132/14 (conv. nella l. n. 162/14).
Le misure principali contenute nell'ordinanza firmata dal Sindaco Gualtieri
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