E’ tentata violenza sessuale lo sfioramento della schiena?
Imputato per aver sfiorato una collega sulla schiena mentre usciva dalla porta dell’ufficio e alla presenza di molte persone
In un recente procedimento penale, i noti penalisti Avvocato Carlo Affinito e Avvocato Giorgio Alessio hanno contestato le accuse rivolte al loro assistito, imputato per un presunto tentativo di violenza sessuale, per aver sfiorato una collega sulla schiena mentre usciva dalla porta dell’ufficio e alla presenza di molte persone.
Fondando la loro difesa su un’analisi rigorosa degli articoli del codice penale pertinenti, i legali hanno messo in dubbio sia la presunta volontà criminosa che la realistica capacità dei gesti attribuiti all’imputato di arrecare pregiudizio alla sfera sessuale della presunta vittima, in quanto la schiena non è una zona erogena, né in senso oggettivo né soggettivo.
I difensori sostengono l’assenza di elementi chiave necessari alla configurazione del reato ipotizzato, enfatizzando la mancanza di un’intenzione deliberata di minarne la libertà sessuale, in quanto la schiena, come la spalla o il collo, non sono zone il cui contatto alimenti la concupiscenza sessuale.
Inoltre, fanno notare che le azioni contestate non sarebbero state sufficienti a configurare una minaccia concreta alla sfera sessuale, neanche come forma tentata, sia per difetto di materialità nella condotta, sia per l’assenza di qualsivoglia intento sessuale nel profilo soggettivo dell’autore dello sfioramento della zona non erogena.
La difesa punta i riflettori sulla possibile errata interpretazione di una conversazione tra l’imputato e la controparte, suggerendo che ciò che è stato descritto come un tentativo di violenza possa in realtà essere stato un malinteso, privo di qualsiasi sottotesto sessuale.
Vengono inoltre messe in luce incongruenze nelle dichiarazioni rese dalla presunta vittima agli inquirenti, minando la solidità dell’impianto accusatorio e in quanto in tribunale si processano i reati e non i peccati morali (i pensieri).
Alla complessità del contesto lavorativo in cui si sono svolti i fatti, si aggiunge la problematicità dei rapporti interpersonali, che secondo i legali potrebbero aver alterato la percezione degli avvenimenti da parte della parte offesa.
A ciò si aggiunga che, statisticamente, negli ambienti di lavoro o in caso di crisi coniugali o di coppia, appare ormai quasi una moda accompagnare le dinamiche conflittuali con denunce per molestie sessuali o per stalking, molte delle quali vengono pertanto archiviate in quanto le pretese vittime strumentalizzano il c.d. codice rosso per finalità diverse.
La difesa, pertanto, sollecita un esame approfondito della vicenda, con l’intento di dimostrare l’infondatezza delle accuse e sostenendo la necessità di una valutazione più accurata di tutti gli elementi del caso.
L’esito del processo è atteso con grande interesse dalla comunità, con molti osservatori che guardano a questo caso come a un punto di svolta nell’interpretazione dei delicati confini tra errore di valutazione, dolo intenzionale e turbamento soggettivo della propria sfera sessuale, estesa ormai anche a zone considerate socialmente non erogene.
Avv. Carlo Affinito.