Esami di Stato: la laurea abilitante è già operativa
Le prove di esame già fissate per l’esame di Stato potrebbero passare attraverso il tirocinio professionalizzante e il codice deontologico
Il caos sull’attuale sessione di esami di stato, come già ampiamente previsto a suo tempo, sta evidenziando tutti i paradossi di una legge, già scritta, ma che non trova ancora approvazione. Le aspettative del mondo studentesco da una parte e la complessa situazione del Covid e delle relative restrizioni, hanno inevitabilmente costituito uno scenario nuovo e complesso, dove l’incertezza la fa da padrona. Il rischio di un impasse burocratico ulteriore che si vada a sommare alla già articolata struttura di formazione e al rilento inserimento nel mondo del lavoro è purtroppo oggettivo.
Lunedì 16 novembre le sessioni di esame
Per districare il nodo, che l’interpretazione da una parte e le aspettative che una buona riforma deve garantire, dall’altra, ci siamo affidati alla giurisprudenza e alla materia del legislatore. Il tutto non può prescindere dal Ddl. in questione e dalla sua attenta lettura. Ma come spesso accade, molte delle risposte non possiamo trovarle scritte all’interno delle pagine della legge stessa, quanto invece nelle dinamiche che la sua applicazione determina. Il fatto che a due giorni dall’inizio delle sessioni di esame previste per lunedì 16, non ci siano ancora i calendari e non si conoscano i criteri di fattibilità, o che nelle sedi dove questi sono già stati pubblicati, come ad esempio per Cagliari dove si giungerà fino al 26 di Maggio 2021, ci portano a considerare che il vecchio ordinamento sta già collassando su se stesso.
La confusione resta sovrana e migliaia di laureati si pongono la domanda se, quando e in che modo potranno finalmente essere riconosciuti per ciò che hanno studiato. Uno degli interrogativi più importanti si riferisce alla retroattività del decreto Manfredi.
Cosa esce dall’analisi del Decreto
L’analisi del DDL recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, non pone un problema di retroattività, ma solo di organizzazione in attesa che il provvedimento diventi definitivo.
Il principio di retroattività (ma sarebbe meglio parlare di clausola di salvaguardia) è già chiaramente evidenziato nel corpo normativo del DDL nell’art. 5, dove si legge che: “coloro che hanno conseguito la laurea e la laurea magistrale nelle classi di cui agli art. 1 e 2, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, si abilitano all’esercizio delle relative professioni, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo.
Con Decreto del Ministro dell’Università e delle Ricerca sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Ai fini della valutazione del tirocinio, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea”.
Il ministro Manfredi sulla laurea abilitante
L’intenzione del Ministro Manfredi, più volte espressa pubblicamente, di allargare la griglia dei beneficiari della riforma anche ai soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, del titolo di laurea e del relativo tirocinio professionalizzante risulta chiaramente confermata dalle disposizioni contenute nell’art. 5 del DDL.
In sintesi, il tirocinio pratico- valutativo rappresenta per tutti i soggetti coinvolti dalla riforma una cerniera di collegamento tra il passato e il futuro che consente di attuare appieno quel processo di semplificazione delle modalità di accesso ad alcune professioni regolamentate per una più diretta ed efficace inclusione dei giovani nel mercato del lavoro soprattutto alla luce delle gravi problematiche sanitarie in atto.
A questo punto è importante capire come e quando si svolgerà il tirocinio pratico- valutativo per tutti coloro che hanno già concluso il percorso di laurea e il successivo periodo di tirocinio professionalizzante.
Il percorso che ha portato al DDL
Per rispondere a questa domanda è importante comprendere il percorso che ha portato al DDL e al ruolo delle parti sociali coinvolte.
Il Decreto Cura Italia del mese di marzo – che ha reso abilitante la laurea in medicina e chirurgia – è stato “vitale” per le esigenze ospedaliere legate alla grave crisi pandemica in atto. Il DDL di riforma della procedura di accesso alle altre professioni regolamentate ha avuto un decorso leggermente più lungo perché il Governo ha dovuto necessariamente interagire con le altre parti in causa, in primis con gli Ordini professionali, coinvolti nella riforma strutturale dell’esame di stato previsto, ricordiamolo, dalla nostra Costituzione.
Il dialogo tra le varie parti sociali (differentemente da ciò che è accaduto per altre professioni regolamentate) è stato una condizione senza la quale non si sarebbe potuto giungere alla riforma in oggetto.
La logica di approccio e gli strumenti operativi concreti previsti dal DDL dovranno seguire la ridefinizione dell’offerta formativa universitaria.
Infatti, L’art. 1, comma secondo, del DDL di riforma prevede che…
Nell’ambito delle attività formative professionalizzanti… almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento e di valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell’ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio”.
È abbastanza evidente dalla lettura dell’art. 1 che se si dovessero attendere i provvedimenti attuativi delle Università, le “laurea abilitante” entrerebbero in uno stato di “sospensione temporale” che di fatto allungherebbe di molto l’attuazione delle nuove norme che, ricordiamolo, hanno come ratio quella di intervenire velocemente nel mercato del lavoro in un momento storico molto particolare.
Le parti in causa e cosa cambia
L’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Da evidenziare anche il ruolo importantissimo svolto dall’Ordine Nazionale degli Psicologi che, in caso di una sua “mancata partecipazione” diretta al processo di crescita e di formazione professionale, difficilmente avrebbe acconsentito ad una riforma così impattante e che probabilmente si sarebbe trasformata in caos.
Il ruolo dei singoli Ordini risulterà molto più presente e più determinante a livello “formativo” per chi intenderà esercitare la libera professione.
Ad esempio nel caso di psicologia, l’esigenza espressa dell’Ordine degli Psicologi non è quella di impedire ai giovani l’accesso alla professione, ma di consentire agli stessi di raggiungere un elevato grado di preparazione.
Questa necessità, nota al Ministro Manfredi, si concretizzerà in una partecipazione ancora più attiva dei singoli Ordini degli Psicologi, probabilmente attraverso un collegamento più diretto con le università, avvalendosi di una importante rete di strutture accreditate presso i singoli Ordini per la formazione più in generale dell’aspirante psicologo. Il titolo di psicologo rappresenterà solamente il primo passo con cui l’aspirante professionista si affaccerà al mercato del lavoro che, per la sua complessità, richiede una costante formazione e un continuo aggiornamento.
Queste linee guida dovrebbero impattare da subito sul futuro degli aspiranti psicologi, anche sugli aspiranti psicologi che a novembre “dovranno” sostenere la seconda sessione per la prova dell’esame di Stato prevista nel 2020, necessaria per l’accesso alla professione.
Lauree da subito abilitate
È molto probabile che le prove di esame già calendarizzate per l’esame di Stato, verranno espletate attraverso l’esperienza di tirocinio professionalizzante e il codice deontologico.
In caso contrario, cosa accadrebbe agli elaborati presentati durante la sessione di novembre se, nelle more, la riforma trovasse piena attuazione in parlamento? Al fine di evitare una valanga di ricorsi, giustificata da una evidente disparità di trattamento, è facile ritenere che la laurea abilitante di fatto sia già operativa.
L’attuale riforma non dimentichiamo che prende vita dalla necessità di semplificare l’entrata nel mondo del lavoro di una grossa fetta di laureati. La volontà di rispondere a tale bisogno non può però di per sé creare ulteriore ostacolo ad alcuni di loro, vedi i già iscritti ai corsi di laurea e ai già laureati, pertanto la retroattività della riforma dovrà obbligatoriamente riconoscere questi ultimi come formati, anche per il semplice fatto che la loro esperienza formativa già risponde a quello che il nuovo iter prevede. La riforma vedrà tempi sicuramente importanti per la realizzazione dei nuovi programmi accademici e i decreti correttivi porteranno alla piena esecutività non prima del 2022. La programmazione degli stessi dovrà essere affrontata dai diversi organi e ordini in tavoli tecnici e approvata poi dal MIUR, mentre il riconoscimento dell’ abilitazione seguirà immediatamente l’approvazione del DL in Parlamento.
Insomma cari Dottori in psicologia, odontoiatria, farmacia e biologia, la legge parla chiaro e non ammette errori.
A cura di Massimo Benedetti e Fabio Fraissinet, Laureato in giurisprudenza nel 1999 e Laureato psicologia (magistrale) nel 2019
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