La legge di Bilancio 2021 ha imposto che dal 1 luglio 2022 anche le operazioni transfrontaliere dovranno prevedere l’invio delle fatture in formato elettronico. Quindi da tale data va in pensione l’Esterometro e la fattura elettronica si allarga ancora di più.
Si tratta di una delle modifiche che rientra in uno spettro molto più ampio di cambiamenti che porteranno all’utilizzo della fattura in formato elettronico da parte di tutti gli operatori che intrattengono scambi sul territorio italiano. Una modifica figlia anche della capacità di prevenire ed evitare l’evasione fiscale.
Quindi dal 1 luglio 2022 non sarà solo obbligatoria la fattura elettronica per i forfettari e il possesso del POS, ma anche l’utilizzo della e-fattura per gli scambi con l’estero.
La fattura elettronica per gli scambi che avvengono con soggetti non residenti nel territorio italiano, manda in pensione il vecchio esterometro. Le modalità di compilazione ed invio sono le medesime di previste per tutti i documenti fiscali, quindi saranno indispensabili i software già utilizzati come quello che si può trovare al sito fatturapro.click.
L’esterometro era stato introdotto nel 2019 insieme alla fattura elettronica per offrire all’Agenzia delle Entrate la possibilità di controllare anche gli scambi che avvenivano tra l’Italia e i paesi esteri.
Un documento con cadenza trimestrale per il quale non vi era nessun obbligo nel caso in cui veniva emessa una bolletta doganale per operazioni extraeuropee ovvere ricevuta o fattura elettronica mediante SDI.
Dal 1 luglio non sarà più previsto l’utilizzo dell’esterometro, il quale viene rimpiazzato dalla fattura elettronica in formato XML. L’ultimo invio previsto per l’esterometro è quello di agosto 2022 in riferimento al trimestre precedente.
Quindi, con l’utilizzo della e-fattura l’invio non sarà più massivo ogni 3 mesi, ma dovrà avvenire con le modalità previste dalle nuove modalità, con invio telematico, dunque, per ogni operazione. In altre parole passeranno per l’SDI anche le informazioni relative agli scambi con l’estero.
Un modo questo per riuscire a semplificare e standardizzare il dialogo tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, andando a scegliere un unico canale per l’adempimento degli obblighi fiscali.
Per ogni fattura estera attiva occorre inviare all’SDI un documento integrativo in formato XML che contiene i dati della fattura analogica che viene inviata al proprio cliente. Il codice destinatario da inserire è “XXXXXXX”. I tempi di invio sono di 12 giorni per le fatture immediate, entro il 15 del mese successivo in caso di documento differito.
Le fatture che invece arrivano dai fornitori esteri dell’azienda devono essere integrate con un file XML B2B da inviare all’SDI con le informazioni necessarie. In tal caso è importante apporre il corretto codice tipo documento che deve essere T17, T18 o T19.
In questo caso il fornitore estero invia la fattura secondo le modalità concordate, che è in genere il PDF e quando il documento viene ricevuto dal cliente italiano che deve inviare una fattura integrativa per la registrazione da parte dell’SDI, in formato XML. I tempi sono quelli previsti dalla stessa legge, quindi in linea di massima entro e non oltre il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura.
Una volta ricevuta la e-fattura relativa di integrazione l’SDI procede con l’emissione di un ricevuta di consegna. Un’operazione leggermente più complessa se confrontata a quella prevista per gli scambi sul territorio italiano, ma comunque molto più semplice ed immediata rispetto al vecchio esterometro.
Un cambiamento che è stato previsto per ampliare la possibilità di controllo delle operazioni che avvengono tra i soggetti economici italiani. Nel lungo percorso che porta alla completa vittoria sull’evasione fiscale, il motivo principale per cui la fattura elettronica è stata introdotta nel nostro sistema.
Nel caso in cui si ometta la trasmissione dei dati, il Legislatore ha stabilito che è prevista una sanzione amministrativa. Essa sarà pari a 2 euro per ogni fattura, fino ad arrivare a un massimo di 400 euro di sanzione mensili.
È possibile che la sanzione prevista venga ridotta fino a una percentuale del 50% fino a un importo massimo di 200 euro al mese. Tale riduzione potrà avere luogo nel caso in cui i relativi dati vengano trasmessi entro e non oltre i 15 giorni successivi alle scadenze che sono state stabilite dalla legge.
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