Frosinone, il giudice di pace annulla il verbale: illegittimo l’obbligo domiciliare dei Dpcm
“Neanche una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo della permanenza domiciliare”, afferma il Giudice di pace di Frosinone
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Frosinone (516/2020 del 29.7.2020) che, chiamato ad annullare una multa della polizia stradale per inosservanza delle disposizioni sugli spostamenti previsti da uno dei DPCM del premier Conte, emanati a causa dell’emergenza sanitaria, ha accolto il ricorso dell’automobilista e annullato il verbale.
Nella motivazione emergono circostanze di diritto che in questi mesi parte dell’opposizione, ma anche eminenti giuristi (vedi Cassese) avevano inutilmente fatto presente nella totale indifferenza del Governo e della coalizione di maggioranza.
Il giudice di pace di Frosinone accoglie i dubbi sullo stato di emergenza
- La dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Governo in data 31.1.2020 con durata sei mesi è illegittimo per violazione degli articoli 95 e 78 della Costituzione che prevede una sola ipotesi di “fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall’art. 78 e dall’articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra”.
- Senza entrare in particolari tecnicismi, la deliberazione dello stato di emergenza richiama la normativa del D.Lgv 1/2018 (in particolare l’art. 7) che indica quali sono gli “eventi emergenziali di protezione civile” che giustificano la dichiarazione dello stato di emergenza: sono le emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi naturali (terremoti, valanghe, alluvioni, incendi ecc.) o derivanti dall’attività dell’uomo (sversamenti, attività inquinanti ecc.).
Non vi è alcun riferimento al “rischio sanitario”
Conseguenza immediata di quanto sopra è che, essendo illegittima (per i motivi sopra detti) la deliberazione dello stato di emergenza del 31.1.2020 sono illegittimi anche i successivi DPCM (peraltro atti meramente amministrativi, non aventi valore di legge) che richiamano detta deliberazione.
Per altro verso, il Giudice di Pace, al proposito dei DPCM, fa proprio quanto già sostenuto da autorevole dottrina costituzionale (Sabino Cassese fra tutti) secondo cui “la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante DPCM sia contraria alla Costituzione.
La funzione legislativa delegata al Governo è disciplinata dall’art. 76 Cost. “con determinazione di principi e criteri direttivi” che impediscono al “solo Presidente del Consiglio di emanare legittimante norme equiparate a quelle aventi forza di legge”.
L’obbligo di permanenza domiciliare
- Ma vi è di più: il Giudice di Pace di Frosinone, a mente dell’art. 13 Costituzione, stabilisce la illegittimità del DPCM 9.3. 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale “il divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione”, “configurando un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare.”
Questa figura restrittiva della libertà personale è già nota nel diritto penale e “può essere adottata solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria”.
“Neanche una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo della permanenza domiciliare direttamente irrogato a tutti i cittadini.”
Figuriamoci un DPCM che è un atto amministrativo non avente forza di legge.
Queste le valutazioni giuridiche del Giudice di Pace di Frosinone che squarciano il fronte di pretesa legalità dei provvedimenti emanati fin qui dal Governo Conte sulla base della legittima paura ingeneratasi nella popolazione a causa delle preoccupanti notizie che, a far data dalla fine di febbraio 2020, si sono fatte drammaticamente strada in Italia.
Però visto che il Governo continua anche adesso ad emanare decreti e DPCM (vedi quello di proroga dello stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020), dettati dal timore di una eventuale ripresa dei contagi che è tutt’altro che un’emergenza sanitaria, non si può più far finta di nulla e continuare a sopportare una situazione illegittima costituzionalmente.
Sarebbe opportuno ed auspicabile un intervento diretto della Corte Costituzionale sul punto; ma ci rendiamo conto anche dei possibili effetti deflagranti di una dichiarazione di incostituzionalità della Consulta sul sistema politico attuale che verrebbe messo in clamorosa discussione.