Green Pass, dal 6 agosto scatta l’obbligo nei luoghi chiusi a rischio assembramento

Green Pass, dove è obbligatorio esibirlo: lo comunica una nota al termine del Consiglio dei ministri

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Dal 6 agosto sarà necessario esporre il Green Pass per accedere a diverse attività. Lo comunica una nota al termine del Consiglio dei ministri. Il Governo procede nonostante le riserve giuridiche di molti esperti di diritto sulla costituzionalità della legge e soprattutto nonostante il fatto che, come ha spiegato il presidente dell’Ordine dei Medici Antonio Magi, anche i vaccinati possono essere veicolo di contagio.

Dunque, il test negativo resta la più affidabile garanzia di non essere portatori del virus. Ma vediamo le regole nel dettaglio.

Quando mostrare il Green Pass

Il certificato verde sarà richiesto per poter svolgere o accedere alle seguenti attività: servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Le possibili alternative al vaccino e le sanzioni

Dunque per poter svolgere alcune attività saranno necessarie “le certificazioni verdi Covid-19 (Green pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)”. Lo chiarisce una nota al termine del Consiglio dei ministri.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Lo comunica una nota diffusa dopo il Consiglio dei ministri. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a mille euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da uno a 10 giorni.

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