La norma era stata introdotta, con il solito colpo di mano promosso dalle associazioni pro-inquilini e veicolato da una deputata del PD, con la legge di Stabilità 2016, entrata in vigore il 1.1.2016.
Incurante delle due precedenti sentenza della Consulta (n.50/2014 e 169/2015), il legislatore, violando l'art. 136 Cost. che gli fa espresso divieto di riprodurre, anche in maniera indiretta, gli effetti di una norma dichiarata incostituzionale, aveva previsto che, chi nel periodo 6.6.2011-16.7.2015 aveva versato il canone c.d. "catastale" in luogo di quello previsto dal contratto di locazione, non avrebbe dovuto corrispondere alcuna differenza per arretrati di canone. Prevedendo sostanzialmente che il canone dovuto per quel periodo fosse quello effettivamente pagato, pari al triplo della rendita catastale.
La nuova norma (di fatto un ribaltone beffardo per tutti i piccoli proprietari, già defraudati per quattro della parte preponderante del canone di locazione), secondo il giudice romano, è stata introdotta al solo fine di consentire agli inquilini di continuare a godere del trattamento del canone catastale ridottissimo previsto dalle norme illegittime precedenti.
Il Tribunale ha evidenziato peraltro anche un ulteriore profilo di illegittimità e, precisamente, quello relativo alla violazione dell'art. 3 per irragionevolezza della norma.
L'ordinanza del Tribunale segue ora un iter procedurale di comunicazione a vari organi competenti interessati e farà presto ingresso nel registro delle ordinanze della Corte Costituzionale.
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