Infortunio e Covid-19, ecco la sintesi. “Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero”.
Lo chiarisce la circolare Inail emanata il 20 maggio che riguarda l’articolo 42 del Cura Italia.
La circolare asserisce che “non possono confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi”. “Oltre alla rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Inail non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pm. Così come neanche in sede civile potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro.
Pertanto la responsabilità del datore è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”.
Nella circolare “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus”, l’Inail il 20 maggio “ha anzitutto chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”.
“Le patologie infettive (vale per il COVID 19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’AIDS e il tetano) – spiega la circolare – contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo”.
Se il contagio è equiparabile all’infortunio, significa che il datore ha responsabilità civili o penali? No, spiega l’Inail: “Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio da Covid-19 non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio”.
“Il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso”, spiega l’Inail nella circolare.
Si fa eccezione, però, “in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche”. Violazioni che, in piena pandemia, potrebbero derivare dal mancato rispetto dei “protocolli” e delle “linee guida governative e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33”.
Dunque, il rispetto delle norme e delle regole solleva il datore da eventuali responsabilità, ma non esclude “la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.
Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144”. Articolo 12.
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019: ”Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n.145”.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (DECRETO CURA ITALIA)”.
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: ”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Circolare Inail 11 marzo 2020: “Emergenza epidemiologica da COVID19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.
Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13: “Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2”.
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Quindi il nostro consiglio è quello di adeguarsi alle nuove normative in materia di sicurezza per evitare possibili responsabilità, sia civili che penali.
Angelo David D’Ambrogio
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