Molto spesso, anzi, quasi sempre, diritto morale ed etica si sovrappongono. Anzi, personalmente ritengo che le norme giuridiche, e dunque, il diritto, debbano portare, per quanto più possibile, al riconoscimento e alla realizzazione i valori assoluti. Nel caso che voglio sottoporre ai lettori, morale e diritto si intersecano in modo particolare.
Con la sentenza numero 44098/2016 la Cassazione ha stabilito che: l’abbandono di genitori anziani costituisce reato. Recita, infatti, così la sentenza: “Anche lasciare il padre da solo può costituire un’ipotesi di abbandono di persona incapaci penalmente sanzionata”. Questa sentenza interviene su un vuoto, dacché in sostanza non c’era ancora una legge che imponesse “l’obbligo di assistenza morale e materiale” a carico dei figli verso i propri genitori anziani o non più autosufficienti.
Questo vuoto ora è in parte colmato dalla suddetta sentenza, attraverso la quale, la Cassazione ha chiarito che: “Anche lasciare il padre anziano da solo può costituire l’ipotesi di ‘abbandono di persone incapaci’ e può essere penalmente sanzionata”. L’articolo 591 al comma 1 recita: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
La Cassazione ben ha interpretato tale norma, riferendosi sia al riconoscimento della famiglia, come società naturale di cui all’articolo 29 della Costituzione, sia all’adempimento dei doveri di solidarietà sociale, di cui all’articolo 3 della Costituzione, sia alle previsioni del Codice Civile, che impongono il dovere di rispetto dei genitori da parte dei figli. Chi lascia il proprio genitore da solo, se in condizioni di grave incapacità fisica o mentale, risponde del reato di abbandono di persone incapaci previsto dal codice penale per il quale sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
L’abbandono di persone incapaci scatta per qualsiasi condotta attiva od omissiva, che contrasti con il generale dovere, previsto dal nostro ordinamento, di prendersi cura di chi non sia in grado di farlo da solo. Ma attenzione, il reato scatta solo se: da tale condotta può derivare per la vita o l’incolumità dell’anziano genitore, un pericolo anche solo eventuale. In passato la Cassazione ha chiarito che, ai fini della sussistenza del reato di abbandono di persone incapaci è necessario accertare in concreto l’incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso. Ne consegue che non vi è presunzione assoluta di incapacità per vecchiaia, la quale non è una condizione patologica, ma una fisiologica, che deve essere accertata concretamente, quale possibile causa di inettitudine fisica o mentale all’adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l’incolumità propria.
Ne consegue altresì, che il dovere di cura e di custodia deve essere raccordato con la capacità, ove sussita, di autodeterminazione del soggetto anziano.
Avvocato Lara Caschera
Le misure principali contenute nell'ordinanza firmata dal Sindaco Gualtieri
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