A grande maggioranza la Camera ha approvato il disegno di legge anticorruzione con 280 sì, 53 no e 11 astenuti. Il ddl, approvato in via definitiva e senza modifiche rispetto al testo del Senato, è diventato così legge. Hanno votato a favore oltre ai democratici anche Sel, Scelta Civica, Per l'Italia, Area Popolare e gli ex 5 stelle di Alternativa Libera. Hanno votato contro Forza Italia e M5S. La Lega si è astenuta.
Soddisfatto il premier Matteo Renzi che su Twitter non nasconde la sua felicità: "Anticorruzione e falso in bilancio sono legge. Quasi nessuno ci credeva.Noi sì. Questo Paese lo cambiamo,costi quel che costi." E aggiunge: "Il disegno di legge anticorruzione determinerà la sostanziale cancellazione della prescrizione, con questa norma non saranno possibili né la prescrizione, né forme di patteggiamento". "Non voglio dire che noi siamo onesti e loro ladri ma noi i ladri li mandiamo a casa".
Non mancano, pero, le voci di dissenso nei confronti della nuova legge. In particolare Il ddl non ha convinto del tutto l'associazione Antimafia Libera che ha parlato di legge incompleta: "Una riforma che non poteva più attendere ma da completare: più nettezza per rescindere i legami tra mafia, corruzione e politica".
Importante il via libera dato dalla Camera all'articolo 10 relativo al falso in bilancio. Viene visibilmente rafforzato il «dispositivo normativo» anticorruzione con l’aumento delle pene per i principali reati contro la pubblica amministrazione: peculato (da 4 a 10 anni e 6 mesi), corruzione propria (da 6 a 10 anni) e impropria (da uno a 6 anni), induzione indebita (da 6 a 10 anni e 6 mesi).
Quanto alla corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni nell’ipotesi base), la pena può salire fino a 20 nei casi più gravi. Restano invece invariate le sanzioni della concussione, che viene però estesa anche all’incaricato di pubblico servizio.
In base al testo approvato, conforme a quello licenziato dal Senato, se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni. La lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa.
Nel caso in cui il reato di falso in bilancio riguardi le società per le quali non è previsto il fallimento (quelle cioè non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art.1 della legge fallimentare) è prevista la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni). In questo caso, però, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.
Introdotto infine il nuovo articolo 2621-ter nel codice civile che prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio. Sarà il giudice, caso per caso, a valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.
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