Come enuncia la legge sulla stampa, all’articolo 8, che prevede l’obbligo per la testata giornalistica di pubblicare “la rettifica dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, chiedo a questa testata giornalistica di pubblicare la presente rettifica.
“Egregio direttore, in riferimento all’articolo dal titolo “Mascherine a scuola, decaduto l’obbligo ma alcuni istituti le impongono: scoppia il caso a Frascati”, pubblicato in data 25/05/2022 sul giornale da Lei diretto, desidero fornire alcune precisazioni:
Nell’articolo succitato è stato sottolineato che l’uso delle mascherine in ambito scolastico sia solo una raccomandazione, ma, come si evince dagli allegati 1 (Piano scuola del 31/03/2022) e 2 (Estratto dalla Gazzetta Ufficiale del 25/5/2022 che converte il decreto del 24/03/2022 in legge 52 del 19/05/2022) si parla di “Obbligo di utilizzo”, laddove per “obbligo” si intende “Vincolo giuridicamente o moralmente previsto e imposto, in corrispondenza delle norme vigenti all’interno di una collettività o di un ambiente” .
La legge stabilisce che: ”Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo, nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
(art. 9 comma 5 p.a del Decreto Legge 24 marzo 2022)
Se ne deduce che l’utilizzo delle mascherine a scuola è ed è sempre stato obbligatorio.
Credo sia pertanto utile sottolineare che, ad oggi, persistono ancora casi di Sars Cov 2 all’interno delle scuole. A rafforzare le disposizioni date dal presente decreto, la legge 52 del 19 maggio 2022 ha confermato le presenti disposizioni, e tutto ciò testimonia che la scrivente, da fedele funzionario dello Stato, non ha fatto altro che applicare le norme sopra citate.
Per quanto riguarda il comunicare al Professore richiedente i casi di positività dal 1 Settembre, è del tutto ovvio che una simile richiesta è priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Avendo poi letto la rettifica da voi pubblicata in data 25/5/2022 “La situazione denunciata nel testo che segue è mutata in data 24 maggio, quando con la L 52/22, conversione in legge del DL 24/22, è stato ripristinato l’obbligo delle mascherine negli istituti scolastici. Le scuole perciò, hanno comunque vissuto in uno stato di obbligo quando invece esisteva giuridicamente solo una raccomandazione ad indossare i dispositivi di sicurezza individuale. Inoltre è da notare come, dopo 23 giorni di “stato di raccomandazione”, si torni all’obbligo senza un razionale e giustificato motivo sanitario, in quanto non si è stato un aumento dei contagi o il peggioramento di altri indici sanitari”, ribadisco che l’obbligo non è mai decaduto.
Confido in una Sua sollecita ed immediata rettifica.
Professoressa Giuliana Proietti Zaccaria
(DS ITT Enrico Fermi di Frascati)
Allegati
Allegato 1) Ministero della Pubblica Istruzione”
Piano scuola del 31/03/2022
“Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.[…]”
“Educazione fisica e palestre Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze Ministero dell’Istruzione 13 motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto”.
Allegato 2 “Gazzetta Ufficiale“ Pubblicata in Data 23/05/2022”
Art. 9
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo […]
Fino alla conclusione (dell’anno scolastico 2021/2022), nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, (fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive […].
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