Locazioni, dovuti tutti i canoni arretrati dopo il 31.12.2015

L’avv. Michele D’Auria concorda con l’orientamento del Tribunale di Roma sull’interpretazione della L. 80/14

New entry della  trasmissione “Un giorno speciale”,  con Francesco Vergovich su RADIO RADIO,  l’avv. Michele D’Auria del foro di Salerno con il quale abbiamo approfondito gli aspetti giuridici e pratici creati dall’ art.5 1-ter L.80/14  che ha fatto rivivere effetti e rapporti giuridici sorti con i contratti registrati in base all’art. 3 comma 8 e 9 D.Lgs 23/2011, dichiarato incostituzionale due mesi fa con sentenza della Consulta n.50/2014.

Avv. Cotronei: Quale è il significato della norma, quali gli effetti pratici della legge e che cosa succederà dopo il termine del 31.12.2015?

Avv. D’Auria: Il legislatore, con tutta questa serie continua di leggi e disposizioni ha creato una tale confusione che persino gli operatori del diritto non hanno più ben chiara la situazione.

Il relatore, fin dall’inizio dei lavori parlamentari, ha chiarito di voler rispettare la sentenza 50/2014 della Corte Costituzionale. Però, di fatto,  la norma fa  salvi gli effetti e i rapporti giuridici già prodotti dalla legge incostituzionale  fino al 31.12.2015.

Questo significa che fino al 31.12.2015 i proprietari non potranno chiedere i canoni concordati. Dal 2016,  visto che la norma  è   incostituzionale, potranno chiedere tutti i canoni non pagati nel frattempo, compresi quelli che gli inquilini non stanno pagando adesso e per i prossimi mesi. Questa lettura dell’art. 5 comma 1 ter L.80/14 sembra l’unica possibile che possa far rientrare l’articolo nel dettato costituzionale ed è stata richiamata anche dalla dr.ssa Imposimato, Giudice della 6° sezione del Tribunale di Roma. La norma, quindi, costituirebbe  un “pactum de non petendo”, cioè io non posso chiedere i soldi fino al 31.12.2015. Con questa lettura la norma potrebbe ancora essere considerata costituzionale.

Nel caso in cui avesse voluto semplicemente procrastinare gli effetti di una norma dichiarata incostituzionale solo due mesi prima (non due anni fa o venti anni fa) sarebbe una norma chiaramente incostituzionale.

C’è un punto fondamentale: il Parlamento avendone il potere, avrebbe potuto ripristinare la vecchia legge. Però non lo ha fatto,  dimostrando  ancora una volta di essere indeciso e di dare adito a problemi interpretativi gravi.

La legge di conversione non dice nulla e quindi non se ne capisce la reale portata che è rimessa all’interpretazione degli operatori del diritto.

Vista questa totale confusione ed incertezza del quadro normativo mi sento di consigliare, a tutti quelli che hanno un contratto in scadenza,  di inviare comunque la disdetta nei termini (entro sei mesi prima della scadenza) e poi stare in attesa degli sviluppi.

E ciò per evitare possibili rinnovi automatici del contratto.

Avv. Paolo Cotronei

 

 

 

 

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