Maratona di Roma, per il Tar del Lazio il Bando del Comune è corretto
“Sono inammissibili le lamentele dei ricorrenti, secondo i quali esisterebbe una lesione dei loro interessi…”
La scelta del Campidoglio di predisporre un bando per l'affidamento dell'organizzazione della Maratona di Roma "appare corretta" e "ripristina la regolare azione amministrativa", mentre "il ricorso presentato da Italia Marathon Club Asd e Atielle srl, e i motivi aggiunti devono essere rigettati, in quanto in parte inammissibili ed in parte infondati". Lo ha stabilito la Seconda Sezione del Tar del Lazio con la sentenza pubblicata oggi sull'organizzazione dell'evento podistico della Capitale. I ricorrenti avevano impugnato il bando pubblicato il 26 marzo scorso, ritenendolo illegittimo e chiedendone l'annullamento in via cautelare. Nelle loro motivazioni, come si legge nel dispositivo, sostenevano che con l'avviso di gara il Comune di Roma avrebbe leso i loro interessi con l'ingerenza in un settore connotato da iniziativa privata, assumendone la diretta iniziativa ed escludendo di fatto non solo il gestore ma anche il titolare dell'evento dal 2005.
In sostanza venivano contestati i reati di "violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e ss. D.Lgs n. 50/2016 – violazione dell'art. 112 TUEL – violazione dell'art. 60 DPR n. 616/1977 – violazione degli artt. 41 e 97 Cost. – violazione dei principi di concorrenza, proporzionalita' e liberta' di iniziativa economica – violazione dell'art. 1 della legge n. 241/90 e del principio di non aggravamento del procedimento – violazione dell'art. 106 TFUE – violazione del legittimo affidamento – violazione codice della proprietà industriale – eccesso di potere: illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento". Inoltre i ricorrenti sostenevano "l'illegittimità" dell'iniziativa con cui il Comune di Roma ha coinvolto direttamente la Federazione di atletica leggera "nell'esercizio di tipiche funzioni amministrative e autoritative, che sarebbero di stretta competenza dell'amministrazione e che, viceversa- si legge ancora nella sentenza- confliggerebbero con la natura di associazione di diritto privato della Federazione". E sempre "illegittima" sarebbe l'iniziativa comunale "nella parte in cui contempla il diretto coinvolgimento della Fidal". Ancora. Italia Marathon Club e Atielle avevano anche contestato il disciplinare di gara che secondo loro "non avrebbe offerto garanzie circa il possesso dell'esperienza e delle capacità necessarie per l'organizzazione e la gestione di un evento di tale genere".
Il Tribunale nella sentenza ricostruisce che "l'amministrazione comunale ha ideato e organizzato l'evento mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa con la Fidal, siglato in data 19 aprile 1994", provvedendo con una delibera successiva l'istituzione "del Comitato Promotore della Maratona Internazionale di Roma, composto dai rappresentanti del Comune di Roma e della Fidal, titolare dei diritti della manifestazione e con funzioni di indirizzo programmatico e verifica degli obiettivi prefissati (tra i quali garantire l'alto livello della Maratona, la piu' ampia partecipazione di iscritti, il massimo coinvolgimento di societa' ed enti sportivi nonche' l'individuazione del percorso, al fine di valorizzare gli aspetti artistici, storico e culturali della citta')". Alla Fidal era dunque stato affidato "l'incarico di selezionare di volta in volta con una procedura concorrenziale un soggetto che si occupasse di organizzare la manifestazione", nella fattispecie l'associazione che ha presentato il ricorso.
Ma "è accaduto poi che tutte le successive edizioni (dal 2005 al 2017, ndr) venissero affidate direttamente alla medesima Asd odierna ricorrente, senza alcuna selezione comparativa". Secondo il Tar del Lazio, "l'amministrazione comunale ha ideato l'evento de quo mediante l'assunzione e l'intestazione della manifestazione, d'accordo con la Federazione, che nella specie agiva nella sua veste di soggetto di natura pubblica. In punto di diritto, la citata delibera e l'intesa con la Fidal costituiscono atti di assunzione dell'evento nell'orbita pubblicistica (in ragione del suo palese risvolto di utilita' sociale, di valorizzazione della citta', nonche' di promozione dello sport) e, nel contempo, atti di 'configurazione' dell'evento stesso, atteggiandosi i successivi steps amministrativi quali diretto sviluppo dei primi".
Alla luce di ciò, "non può dirsi che fosse cessata la titolarità pubblica dell'evento o quanto meno di quella maratona ideata e assunta quale evento di utilita' pubblica dal Comune con la Fidal a mezzo dei citati atti del 1994: il Comitato Promotore continuava ad esistere (non risultano cause di estinzione del soggetto giuridico ex art. 42 ovvero 27 c.c) ed era sempre vigente la delibera di Giunta Comunale del 1994, oltre all'intesa con la Fidal". Il Tar stabilisce quindi che "la nuova iniziativa comunale sia frutto di una piu' ponderata e corretta valutazione dell'originaria assunzione 'pubblica' della manifestazione, la quale era stata di fatto, per cosi' dire, 'lasciata' alla gestione diretta delle ricorrenti, contravvenendo tuttavia a basilari regole di buona amministrazione, che, gia' all'epoca, avrebbero imposto quanto meno una selezione comparativa, trattandosi di attribuire a privati chiari vantaggi economici e competitivi (per altro a fronte delle spese che il Comune doveva sostenere per approntare i dovuti servizi strumentali allo svolgimento della gara) e di preservare anche utilità pubbliche (sia di natura immateriale che di ritorno economico per l'Ente)".
La scelta del Campidoglio di predisporre un bando per l'affidamento dell'organizzazione della Maratona di Roma "appare dunque corretta" e "ripristina la regolare azione amministrativa". Inoltre, "neppure può ipotizzarsi una perdita di efficacia e/o un'abdicazione rispetto agli effetti della delibera originaria, la quale non è stata mai impugnata e mai ha cessato di avere efficacia. Né è ammissibile una impugnazione odierna della delibera del 1994, la quale, tra l'altro, e' stata proprio alla base del primo affidamento in favore della ricorrente Asd". Il Collegio reputa che "non vi sia alcuna indebita intromissione in un'attivita' economica privata da parte dell'amministrazione, posto che e' quest'ultima ad essere titolare dell'evento, assunto nella sfera pubblicistica sin dal 1994, d'intesa con la Federazione". Infatti "la mera circostanza che le ricorrenti abbiano di fatto organizzato l'evento per un lungo periodo non elimina la titolarita' in capo all'ente comunale della maratona e dei diritti anche immateriali sulla stessa spettanti".
Nella sentenza viene spiegato poi che i ricorrenti hanno conseguito "un vantaggio per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, la quale ha consentito la gestione diretta della manifestazione da parte dello stesso soggetto, limitandosi a rilasciare titoli autorizzatori strumentali e senza operare una scelta concorrenziale come era imposto dalle regole pubblicistiche". L'esame riguarda anche il futuro. Appaiono infatti "inammissibili" le lamentele dei ricorrenti, secondo i quali esisterebbe una lesione dei loro interessi: il Tribunale spiega che non viene impedita la partecipazione del soggetto al bando di gara e quindi "una lesione effettiva potra' configurarsi solo all'esito della valutazione tecnica della commissione, potendo in ipotesi le ricorrenti comunque classificarsi in posizione utile dopo lo scrutinio delle offerte". Risulta "fisiologico", inoltre, che sia necessario assicurare comunque la realizzazione dell'evento a cura dell'ente istituzionale preposto" tramite accordo con la Fidal: "Cio' proprio al fine di garantire la continuita' delle manifestazioni, con riveniente vantaggio proprio per il futuro affidatario stesso, il quale potrebbe esser pregiudicato, in tesi, da una inopinata interruzione della Maratona, che inciderebbe sensibilmente sull'indotto e sulle potenzialita' future dell'evento". (Ekp/ Dire)
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