Cronaca

Per il tribunale di Velletri è diritto di cronaca giornalistica la querela di Forza Nuova contro il Quotidiano del Lazio

Archiviata la querela di Forza Nuova per diffamazione; per il Tribunale di Velletri prevale il diritto di cronaca giornalistica. È stata pubblicata in data 27 maggio 2021 l’ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari nel procedimento penale n. 5251/20 R.G.N.R. – N. 4259/20 R.G. davanti al tribunale di Velletri, a carico di una giornalista, redattrice del Quotidiano del Lazio, che aveva riportato la notizia sui mass-media che per il clima di violenza e per alcuni striscioni di Forza Nuova era stata assegnata la scorta alla senatrice Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah italiana, nominata senatrice a vita il 19 gennaio 2018 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La difesa degli Avv.ti Carlo Affinito e Francesca Olivieri

La giornalista, difesa dall’avv.to Carlo Affinito e dall’avv.to Francesca Olivieri, ha visto cadere le accuse a suo carico, a lei mosse dall’associazione politica di destra Forza Nuova, rappresentata dall’onorevole Roberto Fiore.

Il motivo del contendere era la frase usata nel suo articolo del 7.11.2019 sulla testata giornalistica online diretta da Francesco Vergovich “Il Quotidiano del Lazio”, dal titolo “Liliana Segre, assegnata la scorta alla Senatrice sopravvissuta ad Auschwitz”, in cui aveva affermato che “La decisione è stata presa durante il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto” a Milano e che “Le cause scatenanti sono stati gli insulti e le minacce ricevuti via web, oltre allo striscione di Forza Nuova esposto durante un appuntamento pubblico”. Il Prefetto, quindi, presente all’incontro a Milano, aveva quindi deciso di assegnare una scorta armata alla Senatrice.

Secondo gli avvocati Carlo Affinito e Francesca Olivieri, la frase non sarebbe offensiva in sé, nei riguardi di Forza Nuova e del suo leader politico, l’onorevole Roberto Fiore e la tesi è anche quella del pubblico ministero Dr. Francesco Brando che ha presentato al G.i.p. dott.ssa Ilaria Tarantino richiesta di archiviazione.

La richiesta di archiviazione

Dal punto di vista oggettivo, la giornalista non avrebbe fatto espresso riferimento allo striscione di protesta del 4 novembre 2019, esposto a Milano, davanti alla sede del Municipio VI, alle ore 23.30 circa, da alcuni attivisti dell’associazione politica Forza Nuova, rivolto, secondo Forza Nuova, non alla Senatrice, ma al sindaco di Milano, Beppe Sala, e il testo dello striscione era «SALA ORDINA, L ‘ANTIFA’ AGISCE, IL POPOLO SUBISCE».

In un comunicato stampa del 5 novembre 2019, Forza Nuova chiariva di non aver rivolto minacce alla Senatrice e che Forza Nuova aveva affisso lo striscione presso il municipio 6 di Milano per contestare non la Senatrice, Liliana Segre, ma per denunciare pubblicamente l’occupazione illegittima di case popolari in favore di immigrati, di cui sarebbero in qualche modo responsabili politicamente il Sindaco di Milano, Beppe Sala e alcuni centri sociali. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato di diffamazione, ad avviso dei difensori Affinito – Olivieri, sussisterebbe comunque la scriminante, anche putativa, dell’esercizio del diritto di critica o di cronaca.

Nessuna diffamazione

Un diritto che è configurabile quando, come nel caso di specie, in relazione al fatto riferito, il giornalista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, essendo trascurabili inesattezze marginali (Cass.Pen. Sez. 5 – , Sentenza n. 50189 del 04/11/2019 Ud.).

Inoltre, in tema di critica politica, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, e ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 25518 del 26/09/2016 Ud.).

Inoltre, il giornalista può beneficiare dell’esimente del diritto di cronaca e non risponde di diffamazione, se la notizia sia data, come avvenuto nel caso di specie, secondo i parametri della veridicità, della continenza espositiva e dell’interesse pubblico (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 51235 del 09/10/2019 Ud.).

Roberto Fiore leader di Forza Nuova

Contro la richiesta di archiviazione, insorgevano Forza Nuova e l’onorevole Roberto Fiore, difesi dall’avvocato Alessandro Luis Andrea Fiore, lamentando che la notizia dell’assegnazione della scorta alla Senatrice, messa in relazione allo striscione di Forza Nuova contro il sindaco Beppe Sala, lederebbe la reputazione dell’associazione politica di destra, sicché veniva presentata opposizione alla richiesta di archiviazione.

Il giudice per le indagini preliminari fissava quindi l’udienza in camera di consiglio, per il giorno 4 maggio scorso, per ascoltare le parti e decidere nel contraddittorio e si riservava di decidere all’esito dell’udienza.

La giornalista indagata per diffamazione, secondo l’avvocato Carlo Affinito e l’avvocato Francesca Olivieri, sarebbe esente da ogni responsabilità, in quanto non avrebbe fatto espresso riferimento a quello striscione di Forza Nuova, ma all’ostensione di uno striscione, senza altre specificazioni relative al contenuto e senza allegazione di fotografie, sicché non era certo che avesse voluto riferirsi al manifesto contro il sindaco Sala, ben potendo l’articolo avere a oggetto altri striscioni del medesimo gruppo politico.

A ogni modo, anche a voler ritenere che lo striscione cui faceva riferimento la giornalista, indagata per diffamazione, fosse proprio quello descritto dalla persona offesa, onorevole Roberto Fiore per Forza Nuova, non potrebbero ritenersi comunque integrati gli estremi della diffamazione.

Lo striscione contro la senatrice Liliana Segre

Infatti, la giornalista non aveva affermato che Forza Nuova aveva esposto uno striscione diretto contro la persona della Senatrice Liliana Segre, ma si era limitata a riportare un fatto oggettivo, ossia che “anche” a causa di quello striscione (oltre alle minacce via web) era stata presa la decisione di assegnare la scorta alla senatrice Segre.

Il G.i.p. dott.ssa Ilaria Tarantino ha quindi accolto le tesi della Procura della Repubblica e della difesa dell’indagata e ha disposto con ordinanza l’archiviazione del caso, ritenendo che la circostanza dell’assegnazione della scorta in ragione dell’esposizione di quello striscione sarebbe tutt’altro che implausibile, trattandosi comunque di striscione che “esprime dissenso nei confronti dell’antifascismo (o potendo essere interpretato come tale dalla generalità dei consociati), esposto la notte prima dell’incontro pubblico al quale avrebbe partecipato la Senatrice Segre, nella medesima città (Milano), e comunque in luogo non distante da quell’evento”, ossia a circa 20 minuti a piedi dal luogo dell’esposizione.

Redazione

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