Pignoramenti, accesso diretto dei creditori alle banche dati
Importante decisione del Tribunale che supera l’impasse dovuta alla mancanza dei decreti attuativi della L.162/14
L'art. 492-bis c.p.c. (nella formulazione del D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14) ha introdotto una importante novità nel campo delle esecuzioni mobiliari, da sempre considerate uno degli aspetti carenti del sistema giudiziario: la possibilità (finalmente) di ricercare in maniera seria e sistematica i beni del debitore da sottoporre a pignoramento tramite modalità telematiche. Detto compito è assegnato dalla norma agli ufficiali giudiziari, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale territorialmente competente e su istanza del creditore.
Naturalmente il legislatore ha cercato di complicare la vita a questo sacrosanto articolo innovativo prevedendo la successiva emanazione di decreti attuativi per l'individuazione dei casi, dei limiti e delle modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati.
Risultato ne è che, attualmente, si registra unforte ritardo nell'attuazione di questa disposizione in quanto i detti decreti ancora non sono stati emanati.
Peraltro, gli uffici UNEP non sono ancora dotati degli strumenti tecnici necessari per il collegamento con le varie banche dati e quindi, di fatto, non possono effettuare alcuna ricerca con modalità telematiche.
Verrebbe da dire che è stata partorita un'altra legge monca, all'italiana.
Alle carenze degli uffici potrebbe sopperire l'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. che prevede che quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti, il Presidente del Tribunale può autorizzare il creditore procedente ad effettuare direttamente le ricerche presso le banche dati.
Tutto facile? Manco per idea: in relazione a quest'ultima disposizione, sono subito emersi alcuni problemi interpretativi, che hanno portato molti tribunali a non autorizzare la ricerca diretta da parte del creditore procedente, con la motivazione che essa può operare solo nel caso in cui gli strumenti tecnologici degli ufficiali giudiziari ci siano ma non funzionino.
Però, da ultimo, il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 25 febbraio 2015, disattendendo l'orientamento sopra esposto, ha accolto l'istanza del creditore procedente che chiedeva l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematica di ulteriori beni del debitore da pignorare, dopo avere già sottoposto a pignoramento i beni immobili rimasti invenduti.
E la motivazione del Giudice dell'esecuzione appare tutt'altro che peregrina e potrebbe aprire un varco, uno spiraglio per la applicazione (finalmente) della nuova normativa: “Considerato che il procedimento, in linea generale, è ricostruito come autorizzazione del Presidente del Tribunale, o Giudice delegato, al creditore di operare nella ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento a mezzo dell'ufficiale Giudiziario e che allo stato, pure nella consapevolezza di diversi indirizzi interpretativi, gli ufficiali giudiziari, in mancanza delle disposizioni attuative previste, non possono effettuare alcuna ricerca, si ritiene conseguentemente sussistere nella fattispecie il potere presidenziale di superare tale mancanza, autorizzando l'accesso diretto del creditore alle banche dati.”
Secondo l'orientamento del Tribunale di Pavia, che in pratica ribalta l'orientamento precedente, solo nel momento in cui saranno emanati i decreti attuativi, e quindi quando la legge opererà a pieno regime, la richiesta fondata sull'art. 492 bis c.p.c. andrà effettuata all'ufficiale giudiziario. Fino ad allora il creditore procedente potrà richiedere al Tribunale l'autorizzazione a richiedere in proprio l'accesso telematico alle banche dati.