In ambito edilizio, con la sigla APE facciamo riferimento all’attestato di prestazione energetica: è un documento in cui vengono dichiarati i consumi energetici dell’immobile e al tempo stesso indicati gli interventi migliorativi che potrebbero essere effettuati per migliorare la sua efficienza. Ormai da alcuni anni è previsto in tutta Italia un formato standard per questo attestato, il cui compito è quello di segnalare le informazioni che riguardano la prestazione energetica di un immobile. Si tratta, in sostanza, del quantitativo di energia che occorre per assecondare ogni anno le esigenze relative alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, al raffrescamento e al riscaldamento.
L’APE può essere redatto da un professionista iscritto a un albo professionale, abilitato allo svolgimento della professione e munito del titolo di studio indicato dalla normativa di riferimento. Qualora non rispettiamo l’obbligo di fornire l’attestato di prestazione energetica per un edificio sottoposto a una ristrutturazione importante o di nuova costruzione, il proprietario o il costruttore subiranno una sanzione amministrativa compresa tra 3.000 e 18.000 euro. Inoltre, se violiamo tale obbligo per una unità immobiliare o per un edificio in vendita, il proprietario dovrà pagare una sanzione amministrativa dello stesso valore.
Se un direttore dei lavori non fornisce al Comune l’attestato di qualificazione energetica e l’asseverazione di conformità delle opere prima che il certificato di agibilità venga rilasciato, è prevista una sanzione amministrativa tra 1.000 e 6.000 euro. Dopo aver applicato la sanzione, il Comune deve inviare relativa comunicazione al collegio professionale o all’ordine di competenza, in modo che possano essere adottati i provvedimenti disciplinari del caso. Nel caso in cui, invece, la relazione tecnica rilasciata dal professionista non sia conforme con le modalità o con gli schemi indicati dalla normativa, si applica una sanzione amministrativa tra i 700 e i 4.200 euro; lo stesso vale quando non rispettiamo le metodologie e i criteri per gli attestati di prestazione energetica. Anche in questo caso i collegi e gli ordini professionali dovranno ricevere le opportune comunicazioni in modo da poter adottare i provvedimenti disciplinari necessari.
La redazione dell’attestato effettuata da uno specialista della certificazione energetica ha una durata di 10 anni. Lo specialista deve essere abilitato in base a quanto previsto dal DPR n. 75 del 2013, e prima di procedere al rilascio del documento deve avere compiuto almeno un sopralluogo. La durata di 10 anni, tuttavia, non vale nel caso in cui eseguiamo degli interventi di riqualificazione o di ristrutturazione relativi a impianti tecnici o elementi edilizi tali da alterare la classe energetica dell’unità immobiliare o dell’edificio. In ogni caso la validità massima dell’attestato di prestazione energetica è vincolata al rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica che riguardano gli impianti termici e, in generale, gli impianti tecnici. All’APE devono essere allegati i libretti di impianto, in originale, in formato elettronico o in cartaceo.
L’attestato di prestazione energetica può essere compilato, in base alle specifiche necessità, per una singola unità immobiliare o per un edificio intero. Qualora sia prevista una nuova costruzione, è necessario provvedere alla nomina dello specialista che dovrà compilare l’attestato prima che i lavori abbiano inizio. È il costruttore che, per gli edifici nuovi, deve richiedere a pagare l’APE; per gli edifici esistenti, invece, questo onere spetta a chi detiene l’immobile o ne è il proprietario. Per l’acquisizione dei dati che occorrono per redigere l’attestato e per la loro verifica, il soggetto incaricato deve effettuare un sopralluogo. Una volta sottoscritto, bisogna inviare l’APE alla Regione di competenza; nei 15 giorni seguenti, l’attestato sarà trasmesso anche al richiedente.
L’attestato di prestazione energetica è indispensabile per gli edifici nuovi: in effetti la concessione del permesso di costruire è vincolata al rispetto dei requisiti di prestazione energetica minimi. La documentazione del nuovo immobile, dunque, deve includere anche l’APE. Nel caso di edifici demoliti e ricostruiti, la procedura è la stessa; idem per i nuovi volumi climatizzati che comportano un ampliamento di almeno il 15% del volume di edifici esistenti.
Per quanto concerne gli immobili già esistenti, è obbligatorio l’attestato di prestazione energetica sia quando stipuliamo un nuovo contratto di affitto, sia nel caso di una compravendita. In fase di trattativa, il proprietario deve mettere l’APE a disposizione; il documento, poi, dovrà essere consegnato quando il contratto sarà firmato. Nel caso in cui per un immobile messo in affitto o in vendita esista già un attestato valido e la classe energetica dell’immobile non sia stata modificata nel frattempo, per esempio per effetto di lavori di ristrutturazione non c’è bisogno che venga prodotto un attestato nuovo. Anche nelle inserzioni immobiliari bisogna indicare, infine, le informazioni più significative dell’APE, tra cui la classe energetica e l’indica di prestazione energetica globale.
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