Riforma della giustizia Cartabia. Partendo dal testo del disegno di legge in esame alla Camera, aggiornato al 16 luglio 2021, con i correttivi approvati dal Consiglio dei Ministri del 29 luglio, facciamo il punto sulle novità.
Per farsi un’idea di quali sono le modifiche contenute nel Disegno di Legge delega è opportuno partire dal testo ufficiale ora all’esame della Commissione Giustizia alla Camera, anche alla luce delle modifiche approvate al Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021.
La riforma della giustizia Cartabia, o meglio il pacchetto di emendamenti al progetto di revisione attuato dall’ex Ministro Bonafede, con lo scopo di alleggerire il carico di processi penali, introdurrebbe un limite alla loro durata, che per alcuni potrebbe mettere a rischio l’esito delle cause attualmente in corso.
La spinta a proseguire l’iter di approvazione del testo, fermo da più di un anno nel primo ramo del Parlamento, arriva dall’Europa.
Nell’ambito del Next Generation EU, all’Italia è richiesto di presentare un pacchetto di investimenti e riforme, l’ormai noto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da cui prendono le mosse, tra l’altro, anche i progetti di riforma fiscale e della giustizia tributaria.
Per quanto riguarda il sistema giudiziario, il PNRR tra gli obiettivi prefissati ha proprio quello di rendere più efficiente il processo penale italiano e di accelerarne i tempi di definizione.
Ma andiamo a vedere, più nel dettaglio, cosa prevede questa riforma e quali potrebbero essere le novità in caso di sua approvazione nell’attuale formulazione.
L’Atto Camera numero 2435 così come modificato dagli interventi dell’attuale Governo, va, in estrema sintesi, ad incidere principalmente sugli aspetti che secondo i promotori rallentano i processi penali e ne aumentano il carico.
Si tratta, per esempio, di quelli relativi alla prescrizione e alla ragionevole durata dell’impugnazione.
La riforma della giustizia Cartabia conferma che la prescrizione del reato resti bloccata dopo la sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione (art. 14 del DdL), senza modifiche rispetto alla disciplina attuale.
Ciò che si vorrebbe cambiare, al contrario, è il decorso successivo alla pronuncia.
Viene infatti introdotto un limite di tempo massimo del giudizio d’Appello e di Cassazione, trascorso il quale l’azione penale viene dichiarata improcedibile (art. 14-bis DdL).
Ma attenzione, la regola non si applicherebbe ai reati non soggetti a prescrizione puniti con la pena dell’ergastolo.
Per i reati gravi o per i procedimenti ritenuti molto complessi, il termine per l’improcedibilità può essere prorogato ulteriormente dal giudice, mentre per i reati con aggravanti di associazione di stampo mafioso la proroga non potrebbe superare i tre anni.
Infine, gli imputati possono comunque rinunciare all’improcedibilità e richiedere che venga pronunciata una pronuncia definitiva nei loro confronti.
Queste disposizioni troverebbero una diversa modalità di applicazione a seconda della fase in cui si trova il procedimento al momento dell’eventuale entrata in vigore della legge. Ovvero:
Sempre al fine di alleggerire il carico processuale, la riforma ora in fase di elaborazione dovrebbe, non solo abbreviare i procedimenti ma anche diminuire ab origine la cause intraprese.
In buona sostanza, il Pubblico Ministero, una volta terminata fase strumentale al processo – le indagini preliminari – prima di richiedere il rinvio a giudizio dovrebbe valutare che sussistano, in capo all’indagato, elementi che facciano presagire una “ragionevole previsione di condanna” (art. 3 del DdL lettera b).
Inoltre, sempre in un’ottica deflattiva, si intende modificare proprio il termine di durata massima delle indagini.
In particolare, dalla durata canonica di un anno, a cui si aggiungono eventuali proroghe in ipotesi specifiche, dovrebbero essere introdotti dei correttivi a seconda del reato.
Più nel dettaglio, la durata delle indagini è limitata:
Il fine ultimo di velocizzare e semplificare il contenzioso emerge anche dagli interventi che lo schema di legge delega mette in campo in tema di digitalizzazione e processo penale telematico (art. 2).
A riguardo, la delega prevede l’introduzione di un piano triennale per la transizione digitale dell’amministrazione della giustizia e un Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo.
In particolare, la digitalizzazione deve perseguire i seguenti obiettivi:
Sono molti altri i punti del processo penale che vengono toccati dalla riforma che intende attuare il Governo Draghi a fini di alleggerimento del carico dei processi.
In un’ottica sempre di “obiettivi generali” che devono perseguire i decreti attuativi, nella sua ultima versione la legge delega prevede anche:
Si ricorda, infine, che il progetto così concepito è ancora agli inizi del suo percorso parlamentare e potrebbe subire molte modifiche prima di arrivare all’eventuale approvazione definitiva.
Avv. Angelo David D’Ambrogio
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