Si è tenuto giovedì 28 settembre 2017 l’assise consiliare del Comune di Segni. Tutti presenti, a esclusione del Consigliere di opposizione Valente Spigone, per discutere i 4 punti all’ordine del giorno: Modifica della Scheda Normativa riportata nella Tavola P.4.3 del P.R.G. per l'ambito UNI/8 relativa ai contenuti delle prescrizioni “Obiettivi”; Nomina Commissione Agraria ai sensi dell'art. 57, comma 6, della L.R. 22/12/1999, n. 38 e s.m.i.; Acquisizione al patrimonio comunale del terreno distinto al catasto terreni al Fg n. 20 part.lle 281, 282, 91 e 288. Approvazione schema di contratto di cessione volontaria e autorizzazione alla stipula; Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute. Indirizzo Uffici Comunali.
Rinviato il primo punto, approvato con 8 voti favorevoli e 3 astenuti l’atto per la nomina della Commissione Agraria, che sarà composta da Dukic, responsabile dell’ufficio tecnico, Alberto Cioli e Damiano Giacomi, agronomi forestali. Unanimità per l’acquisizione al patrimonio comunale del terreno al catasto terreni al Fg n. 20 part.lle 281, 282, 91 e 288.
Unanimità per l’approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Segni, fatta eccezione per la Società Consortile Compagnia dei Lepini, per la quale, alla base di un parare tecnico fornito anche da Anci, è stato richiesto un chiarimento: “al fine di chiarire i dubbi interpretativi circa l’eventuale natura di interesse generale delle funzioni svolte dalla Società Compagnia dei Lepini – dichiara il Sindaco, Maria Assunta Boccardelli, che aggiunge – La richiesta è volta a chiarire se ‘alle società consortili, che gestiscono un fondo consortile, le cui perdite derivano da un meccanismo contabile dovuto alla disponibilità ritardata del fondo consortile e non producono di default fatturato in quanto si limitano a gestire il citato fondo annuale consortile che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell’oggetto societario’ – conclide il primo cittadino – debba soggiacere agli effetti dell’art. 20 del decreto Legislativo e, se debba ritenersi perfettamente legittimo mantenere la partecipazione societaria se essa persegue attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari alla attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali”.
Le misure principali contenute nell'ordinanza firmata dal Sindaco Gualtieri
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