La Commissione giustizia del Senato nei giorni scorsi ha approvato l’articolo 2, rubricato “Strumenti di risoluzione alternativa della controversie”, che contiene le eventuali e prossime modifiche volte a rafforzare l’utilizzo della mediazione e l’aumento dei relativi incentivi fiscali.
I decreti legge o legislativi che dovranno intervenire sulla disciplina del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita saranno adottati nel rispetto dei seguenti principi: favorire la partecipazione al procedimento di mediazione; riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali per le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, incrementando la misura dell’esenzione dell’imposta di registro e semplificando la procedura per la determinazione del credito d’imposta, riconoscendo, peraltro, un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte in mediazione.
Una successiva modifica sarebbe contemplata nella possibilità di riconoscere un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che verrà dichiarato estinto e cessato a seguito del raggiungimento di un accordo in mediazione.
A parere della Commissione giustizia, anche il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere rivisto, con la previsione delle spese sostenute in mediazione o in negoziazione assistita, oltre che con la previsione di un credito di imposta a vantaggio degli organismi di mediazione, commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La riforma intende inoltre apportare modifiche anche alle spese di avvio della procedura di mediazione e alle indennità spettanti agli organismi di mediazione.
Assume un ruolo particolarmente interessante, poi, il monitoraggio sull’applicazione della mediazione obbligatoria, al fine di armonizzare la normativa delle procedure stragiudiziali (con eccezione per l’arbitrato) e riunire tutte le discipline in un “testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione”.
La riforma, infine, vuole estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione per determinate materie, da aggiungere a quelle per le quali la mediazione è già condizione di procedibilità, previste dal comma 1 bis dell’art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura).
La Commissione giustizia ha poi sottolineato come sia necessario, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, individuare definitivamente quale sia la parte che debba presentare la mediazione, e definire le conseguenze di un eventuale decreto ingiuntivo emesso nel caso in cui la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità.
Relativamente alla partecipazione delle parti si vuole consentire la possibilità di nominare, per giustificati motivi, un rappresentante munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia, prevedendo che le persone giuridiche e gli enti possano partecipare al procedimento di mediazione a mezzo di rappresentanti o delegati muniti dei poteri necessari; inoltre per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165) la conciliazione nel procedimento di mediazione, ovvero in sede giudiziale, non potrebbe dar luogo a responsabilità contabile, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Viene previsto anche che l’amministratore di condominio possa essere legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione. In tal caso l’accordo di conciliazione o la proposta del mediatore dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea (che delibererà con le maggioranze indicate dall’articolo 1136 del codice civile). In caso di mancata approvazione da parte dell’assemblea la conciliazione si intenderà non conclusa e la proposta del mediatore non approvata.
Ulteriori modifiche potranno interessare i seguenti aspetti: la nomina dell’esperto in mediazione potrà essere prodotta liberamente in giudizio e liberamente valutata dal giudice; la durata della formazione e dell’aggiornamento dei mediatori dovrà essere aumentata (con conseguente modifica anche ai requisiti di permanenza validi per la qualifica di mediatore o di formatore teorici e pratici); dovranno essere rivisti, potenziandoli, i requisiti di qualità e trasparenza degli enti pubblici e privati necessari per l’abilitazione a costituire organismi di mediazione; dovrà essere maggiormente valorizzata la mediazione demandata dal giudice con percorsi di formazione obbligatoria per i magistrati e si dovrà prevedere che gli incontri di mediazione e negoziazione possano svolgersi, previo accordo fra le parti, con collegamenti da remoto.
*Enrico Sirotti Gaudenzi.
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