Speciale lavoro: novità iva e occupazione
Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile e norme iva
Sulla Gazzetta ufficiale n. 150 del 28 giugno è stato pubblicato il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.
Il Decreto n. 76/2013, “decreto lavoro”, approvato dal Consiglio dei Ministri ha come obiettivo primario quello di incentivare le opportunità per i giovani disoccupati, incoraggiando le PMI ad assumere.
A tal fine è stato previsto uno stanziamento di 1,5 miliardi di Euro.
Per migliorare il funzionamento dei rapporti di lavoro, si prevedono interventi che semplifichino alcune tipologie contrattuali, con particolare riferimento ai contratti a progetto e di lavoro intermittente, di somministrazione e a termine, ed infine di apprendistato.
Nel decreto sono contemplati anche alcuni aggiustamenti alla disciplina delle s.r.l. semplificate e delle start-up innovative.
IN EVIDENZA
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEI GIOVANI:
Fino a 650 euro al mese per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30 "svantaggiati". Questa l'entita' del nuovo bonus introdotto dal DL n. 76/2013 (art. 1) per ridurre la disoccupazione giovanile. Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 794 milioni di euro (500 milioni per le regioni del Sud e 294 per le restanti).
Viene agevolata l’assunzione con contratto a tempo indeterminato (anche mediante trasformazione di un contratto a termine) di giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
– siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
– vivano soli con una o più persone a carico
Il bonus spetta ai datori di lavoro pertanto, dovrebbe a:
– esercenti arti e professioni;
– imprenditori agricoli;
– imprenditori commerciali;
– società di persone e soggetti ad esse equiparati;
– società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione;
– enti pubblici o privati commerciali;
– enti pubblici o privati non commerciali;
– società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano.
Incentivo: Sgravio contributivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fino ad un massimo di 650 euro per lavoratore assunto, per un periodo di 18 mesi (12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato)
Condizione per ottenere l’incentivo
Le nuove assunzioni che hanno accesso all’incentivo dovranno costituire un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti alla data dell’assunzione. Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo indeterminato, per realizzare l’incremento occupazionale, il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore assunzione (per la quale non dovranno essere rispettati i requisiti soggettivi dei neo assunti)
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:
Per i contratti a tempo determinato, nel comma 1 dell’art. 7 del decreto legge lavoro, sono previste quattro importanti modifiche che riguardano rispettivamente:
1. la causale del contratto a termine e la sua prorogabilità: vi è l’obbligo di indicare nel contratto quali sono le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessaria l’apposizione del termine;
2. la possibilità di stipulare contratti collettivi anche aziendali che prevedano nuove ipotesi di esclusione della causale e relativo deposito dell’accordo presso la Direzione Territoriale del Lavoro: Il decreto legge sul lavoro modifica, anche se non in modo sostanziale, il regime ordinario introdotto dalla Fornero, eliminando il divieto di proroga, ed amplia lo spazio di intervento delle parti sociali. Infatti il comma 1 dell’art. 7 del D.L. 76/2013 disciplina che la causale non deve essere indicata in due diverse ipotesi:
– la prima ipotesi, quella già introdotta dalla legge 92/2012, sussiste per il primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore e un lavoratore. L’esenzione viene confermata anche per i contratti di lavoro stipulati per eseguire una missione nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;
– la seconda ipotesi, non contemplata dalla precedente disciplina normativa e che costituisce una novità rilevante, riguarda tutti i casi individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con questa norma, il legislatore consegna alla contrattazione collettiva – anche di secondo livello – un’ampia delega;
3. la modifica dell’intervallo di tempo che deve intercorrere tra un contratto a tempo determinato e la stipula di altro contratto per evitare la trasformazione in contratto a tempo indeterminato: rilevante è il ripristino alle modalità ante riforma Fornero per quello che concerne l’intervallo di tempo che deve trascorrere tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la riassunzione del lavoratore con latro contratto a termine. Il termine da trascorrere tra contratti a termine sono rispettivamente superiore ai dieci giorni, se il contratto è stato fino a sei mesi, e superiore ai venti giorni se il contratto a tempo determinato ha avuto una durata superiore ai sei mesi;
4. prosecuzione di fatto del rapporto oltre il termine inizialmente fissato: il decreto interviene anche sulla disciplina della proroga relativamente agli obblighi di comunicazione della prosecuzione di fatto del rapporto oltre il termine inizialmente fissato. Detta prosecuzione è fissata nella durata di 50 o 30 giorni a seconda che si tratti di contratti di durata iniziale rispettivamente superiore o inferiore a sei mesi. Sul punto, il decreto legge, lasciando immutati i termini di prosecuzione, ha previsto la possibilità di usufruire di detti periodi di prolungamento del contratto anche in relazione al primo contratto a termine acausale.
In base alle disposizioni della legge Fornero, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al centro per l’impiego nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro la prosecuzione del rapporto oltre tale termine, nonché la durata della stessa. Tale obbligo di comunicazione è ora stato abrogato con indubbia semplificazione
CONTRATTO A PROGETTO:
L’entrata in vigore del decreto legge 76 del 28 giugno 2013 modifica le disposizioni sul contratto di lavoro a progetto, di cui agli articoli 61 e seguenti del Dlgs 276 del 2003. La forma del contratto che prima del decreto legge 76/2013 doveva contenere, ai fini della prova, alcuni elementi fra cui la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire, la durata del progetto e il corrispettivo pattuito. L’art. 7 del D.L. n. 76/2013 sopprime, dal comma 1 dell’articolo 62, l’inciso “ai fini della prova” con la conseguenza che l’elencazione degli elementi che il contratto deve contenere diventa tassativa.
Altra rilevante modifica introdotta dall’art. 7 comma 2 lettera c) del decreto legge n. 76/2013 che modifica il comma 1 dell’articolo 61. sostituendo la vocale «o» con «e» si precisa, dopo la modifica di cui sopra, che il contratto a progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel testo ante modifica decreto legge sul lavoro erano esclusi sia i compiti meramente esecutivi sia quelli ripetitivi, disgiuntamente considerati. Ora i requisiti devono essere presenti contemporaneamente per poter escludere la possibilità di instaurare un contratto di lavoro a progetto.
Permane l’elemento che impone il collegamento a uno o più progetti specifici del contratto a progetto, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore e che il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.
L’innovazione normativa più significativa è rappresentata dall’estensione a questi lavoratori delle diposizioni introdotte dalla legge 92/2012 sulle “dimissioni in bianco”, in quanto compatibili, il che comporta – a norma del comma 23-bis introdotto nell’articolo 4 della legge 92/2012 – l’obbligo di convalida del recesso volontario del collaboratore dal contratto e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Pertanto viene estesa anche ai cocopro ed agli associati in partecipazione il divieto di far firmare “dimissioni” in bianco. Peraltro, a norma dell’articolo 75 del Dlgs 276/2003, sono assoggettabili alla procedura di volontaria certificazione tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, compresi quindi i contratti a progetto e quelli di associazione in partecipazione.
CONTRATTO INTERMITTENTE:
In base al comma 2 dell’art. 7 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 il contratto intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell’arco di tre anni solari.
Il legislatore con il predetto limite di 400 giornate lavorate in un triennio solare ha inteso evitare un utilizzo stabile di un contratto che, per sua natura, dovrebbe servire a coprire solo fabbisogni episodici. La scelta di usare un limite oggettivo ha anche lo scopo di semplificare in quanto il rispe tto di un limite numerico è molto più semplice rispetto a nozioni soggettive. La nuova normativa stabilisce anche la sanzione applicabile in caso di superamento del periodo di utilizzo massimo: trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La norma non chiarisce se il limite delle 400 giornate per triennio sia applicabile anche se il lavoratore presta la propria attività presso aziende diverse, ma questa opzione sembra doversi scartare, in quanto ciascun datore di lavoro non può essere costretto a verificare la storia lavorativa pregressa del dipendente. Tuttavia, per evitare ogni dubbio, un chiarimento normativo in sede di conversione del decreto sarebbe comunque opportuno.
Il decreto legge n. 76 del 2013 alla lettera a) del comma 2 dell’art. 7 interviene in tema delle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione introdotti dalla legge Fornero. Infatti la legge n. 92/2012 aveva introdotto l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva prima dell’inizio di ciascuna prestazione lavorativa (o di un ciclo integrato di prestazioni), prevedendo, in caso di omissione, l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo variabile da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore.
Il decreto stabilisce che tale sanzioni non si applicano quando dagli adempimenti di carattere contributivo assolti dall’impresa si evidenzia la volontà di non occultare la prestazione di lavoro. In altri termini, se l’azienda è in regola con i contributi, si presume che non abbia una finalità fraudolenta e quindi non scatta la sanzione.
Infine, viene prorogata l’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dalla riforma Fornero per l’utilizzo del lavoro intermittente. La legge 92/2012 prevedeva, infatti, che i contratti già in corso alla data dell’entrata in vigore della riforma (il 18 luglio 2012) avrebbero mantenuto efficacia per un anno, quindi fino al 18 luglio del 2013. Il Dl sposta questo termine al 1° gennaio 2014.
APPRENDISTATO:
In una logica di una disciplina maggiormente omogenea sull’intero territorio nazionale, entro il 30 settembre 2013 la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida che disciplinino il contratto di apprendistato professionalizzante che le piccole e medie imprese e le microimprese dovranno adottare entro il 31 dicembre 2015.
Favorire i tirocini formativi – Fino al 31 dicembre 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro un fondo di 2 milioni di euro annui per permettere alle amministrazioni che non abbiano a tal fine risorse proprie di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi.
SRL SEMPLIFICATE: Nel contesto del provvedimento sono contemplati anche alcuni aggiustamenti alla disciplina delle s.r.l. semplificate e delle start-up innovative, finalizzati sempre a creare le condizioni per la crescita dell’occupazione e della imprenditorialità nel nostro Paese.
In particolare, il nuovo decreto legge ha eliminato il limite dei 35 anni di età per la creazione di s.r.l. semplificate (art. 2463bis c.c.). Si ricorda che caratteristica di questo tipo di società è un regime particolarmente agevolato, sia per l’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione (è sufficiente la cifra meramente simbolica di un euro), sia per i minori costi da sostenere in fase d’avvio. La modifica mira sia ad allargare la platea dei potenziali beneficiari della normativa in oggetto, sia a prevenire le inevitabili trasformazioni in s.r.l. «normali» una volta che i soci avessero superato l’età dei 35 anni, prevista come condizione essenziale per la costituzione semplificata. Infatti, con il naturale raggiungimento dei limiti d’età dei soci, le semplificate avrebbero dovuto, ex lege, trasformarsi in s.r.l. normali con un aggravio di costi sia in termini di capitalizzazione sia per quanto concerne le spese notarili e accessorie. Il presunto risparmio iniziale si trasformava quindi in un differimento di maggiori costi futuri con il risultato di scoraggiare l’adozione di tale forma societaria soprattutto nei soggetti over 30.
Correlativamente, mediante l’abrogazione del comma 4 dell’art. 2463bis c.c., è stato eliminato il divieto di cedere quote a soggetti over 35.
Un’ulteriore modifica, poi, superando l’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, consente che gli stessi siano individuati anche al di fuori della compagine sociale.
Il restyling della forma «semplificata» di s.r.l. ha reso talmente marginali le differenze tra questo tipo sociale e le s.r.l. a capitale ridotto da indurre il legislatore ad espungere completamente dal nostro ordinamento queste ultime mediante l’abrogazione dei primi quattro commi dell’art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), istitutivo delle stesse. Allo stato, pertanto, non potranno più essere costituite le s.r.l. a capitale ridotto, mentre per quelle eventualmente già costituite presso il registro delle imprese è disposta la loro ridenominazione ex lege come «società a responsabilità limitata».
Tutte le s.r.l. minori potranno ora godere degli sconti in merito ai diritti di segreteria e all’imposta di bollo e, se costituite mediante l’utilizzo degli statuti standard, non saranno tenute al pagamento delle spese notarili.
IMPRESE INNOVATIVE START-UP:
Lo stesso D.L. 76/20123 contiene inoltre una serie di interventi significativi anche sul fronte delle imprese innovative start-up, di cui vengono semplificati e ampliati i requisiti per l’accesso alla normativa. In particolare, le modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti:
a) è stato abrogata la disposizione che richiedeva ai soci persone fisiche, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, di detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria;
b) è stata ridotta dal 20% al 15% la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo richiesta alla società per essere qualificabile come start-up;
c) è stato esteso l’accesso al regime agevolato delle società alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario registrato presso la Siae. Quest’ultima misura è destinata a favorire un incremento importante di start-up innovative nel campo dell’economia digitale.
Come sottolineato anche dal Ministro dello Sviluppo Economico, entrambi gli interventi predisposti dal Governo mirano a rafforzare notevolmente il ruolo dell’imprenditorialità nella creazione di occupazione. Da oggi, infatti, chiunque in Italia, a prescindere dall’età, può aprire una società a costi pressoché nulli, consentendo al Paese di compiere un balzo in avanti nelle classifiche internazionali sulla competitività e diventare più attrattivo per gli investitori esteri
UFFICIALE LA PROROGA DELL’AUMENTO DELL’IVA
Con il Decreto Legge n. 76/2013, “Pacchetto Lavoro”, slitta di tre mesi l'aumento dell'iva al 22%.
Con l'articolo 11, comma 1 del Decreto Legge (Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali ed altee misure urgenti), viene infatti spostato il termine originario previsto per l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'iva dal 21% al 22%, dal 1 luglio al 1 ottobre 2013.