Economia

Superbonus: numerose le sanzioni e le possibili ipotesi delittuose

Il Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), convertito in l. n. 77/2020, ha previsto detrazioni fiscali pari al 110% per numerose tipologie di interventi volti a migliorare la prestazione energetica degli immobili.

La disciplina, pur consentendo una importante occasione per rilanciare il settore immobiliare privato, prevede particolari adempimenti che riguardano la predisposizione di una specifica documentazione.

Come previsto dalla normativa richiamata la documentazione risulta molto complessa.

Essa riguarda, per esempio, l’attestazione relativa alla prestazione energetica, l’asseverazione in merito agli interventi effettuati e alla congruità delle spese, a cura di un tecnico qualificato. Oltre al visto di conformità, a cura dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Superbonus, le eventuali sanzioni

Per i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni infedeli è prevista, ai sensi dell’art. 119, comma 14, Decreto Rilancio, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele, ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

Oltre a questo, nel caso di attestazioni o asseverazioni non veritiere, viene prevista la decadenza dal beneficio della garanzia assicurativa per danni eventualmente causati dall’attività prestata.

I medesimi soggetti, inoltre, in considerazione dello svolgimento di un servizio di pubblica necessità (ad esempio: per il visto di conformità, per le attestazioni relative agli interventi antisismici, ecc.), potrebbero rispondere, nel caso di attestazioni o asseverazioni infedeli, del reato di “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita” (ex art. 481 c.p.) che prevede la pena della “reclusione fino a un anno o la multa da euro 51 a euro 5.161”.

Le responsabilità del committente/proprietario

La responsabilità del committente/proprietario, relativamente all’operato dei soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni, potrebbe configurarsi nel caso in cui l’infedele attestazione o asseverazione sia la conseguenza della condotta ingannevole tenuta dal committente. In tal caso del reato commesso ne risponderebbe quest’ultimo, ai sensi dell’art. 48 c.p. (Errore determinato dall’altrui inganno).

Inoltre, il committente, quale proprietario dell’immobile, potrebbe essere ritenuto responsabile – nel caso di lavori eseguiti o da eseguirsi su un fabbricato non conforme dal punto di vista urbanistico – per aver commesso reati di natura urbanistica o edilizia.

Come previsto infatti dall’ art. 44, D.P.R. 380/2001. La norma citata, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, prevede, per i casi più gravi, l’ammenda fino a euro 51.645 e l’arresto fino a due anni.

Una condotta volta a ottenere un profitto ingiusto, mediante l’utilizzo di false attestazioni, potrebbe configurare, a carico del tecnico, eventualmente in concorso con il committente e/o ditta appaltatrice, il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, ex art. 640 c.p.

In considerazione della natura propria del “superbonus”, si potrebbe addirittura ipotizzare la condotta, ancora più grave, disciplinata dall’artt. 640 bistruffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (che prevede la reclusione da due a sette anni)o quella disciplinata dall’art. 316 ter c.p. per “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono, ai sensi dell’art. 121, comma 4, Decreto Rilancio, solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.Il terzo cessionario, inoltre, nel caso sia consapevole dell’assenza dei requisiti per accedere al beneficio previsto dal Decreto Rilancio, potrebbe incorrere nella ipotesi delineata dall’art. 10 quater, d. lgs. 74/2000 (indebita compensazione), in quanto rientrante nel concetto di “credito inesistente”, con la previsione della pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Recupero nei confronti del soggetto beneficiario

Infine, nel caso di mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta, come disposto dall’art. 121, comma 5, Decreto Rilancio, è previsto il recupero nei confronti del soggetto beneficiario, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo corrispondente alla detrazione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

In presenza di concorso nella violazione è prevista la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari per il pagamento dell’importo, oltre alle sanzioni.

Queste sono solo alcune sanzioni e ipotesi di reato che potrebbero verificarsi nel caso di violazione delle norme relative alla procedura descritta dal Decreto Rilancio; rimane ora da verificare se tutte le fattispecie delittuose indicate possano costituire un valido deterrente per evitare il diffondersi di attività illecite.

*Enrico Sirotti Gaudenzi.

Redazione

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