Da diversi mesi si sta discutendo circa le misure contenute nel d.l. n. 34/2020 (Decreto rilancio), poi convertito in l. n. 77/2020, relative alle detrazioni fiscali, aumentate addirittura al 110%, per i lavori di efficientamento energetico e sismico degli edifici.
Con l’innalzamento della misura del bonus fiscale e la contestuale previsione di cedere il credito o di ottenere lo sconto in fattura si paleserebbe la possibilità di metter mano ai propri immobili senza dover impiegare risorse proprie o, addirittura, utilizzare la detrazione pari al 110% dell’importo dei lavori eseguiti, nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia una buona capacità contributiva.
Spesso e volentieri, però, non giungono a noi le dovute informazioni relative ai numerosi rischi che possono presentarsi all’interno di questa complessa procedura, nel caso in cui – per qualsiasi motivo – si inceppasse questo meccanismo!
Infatti, come disciplinato dall’art. 119, comma 14, del decreto rilancio, saranno numerosi i controlli che il MISE (Ministero dello sviluppo economico) potrà effettuare tramite l’Agenzia delle Entrate e l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico).
Nello specifico, nel caso in cui dovessero ravvisarsi irregolarità o venisse accertata la mancanza di requisiti totali o parziali, a seguito di controlli eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sulla documentazione prodotta e dall’ENEA con sopralluoghi sul posto da parte di tecnici specializzati, il soggetto beneficiario della detrazione potrebbe essere costretto a restituire l’importo di cui ha beneficiato, oltre a sanzioni, che potranno variare dal 100% al 200%, e interessi.
Su un ipotetico intervento di efficientamento energetico e sismico pari a euro 100 mila e una corrispondente detrazione fiscale pari a 110mila euro si potrebbe essere costretti a restituire, addirittura, un importo pari a euro 330mila, oltre interessi.
La cosa può senz’altro spaventare, anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione 8 anni di tempo, che decorreranno dall’ultima detrazione fiscale, per svolgere i dovuti controlli.
Non dimentichiamo, poi, che nel caso in cui l’errore che ha comportato la mancanza dei requisiti per poter beneficiare del superbonus sia da attribuire a un tecnico o all’impresa esecutrice dei lavori sarà sempre compito del soggetto beneficiario difendersi davanti alla commissione tributaria, al fine di frenare la pretesa di denaro presentata dall’Agenzia delle Entrate, e far partire le eventuali azioni nei confronti degli altri soggetti coinvolti e delle relative compagnie assicurative.
Oltre ai rischi sopra indicati il soggetto committente/proprietario può andare incontro a diverse responsabilità di natura penale e amministrativa:
*Enrico Sirotti Gaudenzi.
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