Tar Latina: sindaco non può ordinare riallaccio contatori morosi
I giudici accolgono il ricorso di Acea Ato 5 contro i comuni di Alatri, Cassino e Torrice: il sindaco non non può adottare un’ordinanza sindacale per imporre ripristino dell’utenza
Il Tar di Latina dà ragione ad Acea Ato 5, i sindaci di Cassino, Alatri e Torrice dovranno adeguarsi. Motivo del contendere: il sindaco può ordinare al gestore idrico di riallacciare le utenze dei morosi? I primi cittadini dei tre comuni del basso Lazio avevano infatti emesso ordinanze sindacali per il riallaccio dei contatori di cinque utenti morosi. Acea aveva fatto ricorso al Tar, che ha ritenuto opportuno accoglierlo, annullando così i provvedimenti impugnati.
Al di là delle dei singoli casi i giudici hanno voluto affermare con chiarezza il concetto che il sindaco non può adottare un'ordinanza sindacale per imporre al gestore del SII il ripristino dell'utenza privata distaccata per morosità. Questo perché egli è estraneo al rapporto contrattuale che intercorre tra Acea Ato 5 s.p.a. e il singolo utente.
Nella sentenza viene affermato che il sindaco non può intervenire con l'ordinanza prevista dall'art. 50, comma 5, T.U.E.L., altrimenti si andrebbe a realizzare "uno sviamento di potere – si legge nele motivazioni- che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore – utente, impedire al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall'imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale". Tradotto in termini prosaici: all'utente moroso il gestore può staccare l'acqua da un momento all'altro.