Targhe straniere, vincono i c.d. “furbetti delle targhe estere” ossia gli “europirla”

Con sentenza della Corte di Giustizia dell’UE di Lussemburgo, è stato fissato il principio che ogni Stato membro ha l’obbligo di garantire la libera circolazione in Europa dei veicoli con targhe estere dei Paesi membri

Code in autostrada

A1 Milano-Napoli, code in direzione Roma

Con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea di Lussemburgo, del 16.12.2021, nella causa C-274/20, emessa in sede di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 (già art. 234) del T.F.U.E. (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) è stato fissato il principio che ogni Stato membro dell’Unione Europea ha l’obbligo di garantire la libera circolazione in Europa dei veicoli con targhe estere dei Paesi membri dell’Unione Europea, senza operare discriminazioni con i veicoli nazionali, in applicazione dell’art. 63 del Trattato citato, secondo cui “1. sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi”, essendo i veicoli, per il loro valore intrinseco e la loro idoneità produttiva, nient’altro che capitali o merci di cui occorre garantire la libera movimentazione all’interno dell’Unione Europea

Tale principio, presente nei Trattati istitutivi di CEE e Euratom dalla loro firma avvenuta a Roma il 25 marzo 1957 e che hanno avuto ratifica ed esecuzione con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, è stato tuttavia ripetutamente violato o disatteso negli ultimi anni dal Legislatore italiano. La disposizione dell’art. 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea era infatti già prevista nel previgente articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, denominazione con cui si identificava il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea prima delle modifiche apportate con la firma del Trattato di Lisbona il 13.12.2007, entrate in vigore il 1°.12.2009. 

Senonché, a scapito dei suoi detrattori, l’Unione Europea si è rafforzata ed è stata prevista una nuova numerazione degli articoli del precedente Trattato che istituisce la Comunità Europea e sono stati inglobati nel T.F.U.E. i tre “pilastri” su cui si fondava l’Unione Europea: il primo pilastro, composto dalle due Comunità europee, ossia la Comunità Economica Europea (la CEE) e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) istituita col Trattato di Parigi firmato il 18 aprile del 1951 e mantenuta fino al 2002, poi divenuta Euratom; il secondo pilastro, consistente nella cooperazione fra i Paesi dell’UE nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune; il terzo pilastro, relativo alla cooperazione fra Paesi dell’UE nel campo della giustizia e degli affari interni. 

Oggi il TFUE è uno dei due trattati fondamentali dell’UE, insieme al trattato sull’Unione Europea (TUE). Senonché, in ossequio a manovre populiste, si è imposta la nazionalizzazione delle auto straniere ‘immigrate’ con il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge  1° dicembre 2018, n. 132 e si è giustificata la bontà di tale normativa con l’affermazione dell’autonomia nazionale rispetto alle politiche volute da fantomatiche oligarchie di Bruxelles, quasi fossero un’Idra di Lerna ai danni degli Italiani. 

L’Europa, al contrario, garantisce a tutti i suoi cittadini, e quindi non soltanto agli “europirla”, i diritti e le libertà fondamentali, avendo il nostro Paese ceduto ampie fette di sovranità ai sensi dell’art. 11 Cost., in condizioni di parità con gli altri Stati, necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e avendo promosso e favorito tale organizzazione internazionale rivolta a tale scopo.

È stato quindi fissato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente principio: l’art. 63 T.F.U.E. nel prevedere che “sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri” “dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato a essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.”; in altri termini, imporre l’immatricolazione italiana alle auto straniere costituisce una restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri e una restrizione a tale libertà, che invece va garantita nell’Unione Europea

La previsione dell’art. 93, comma 1 bis, del codice della stradainserito dall’art. 29 bis, comma 1, lettera a), del cosiddetto “decreto sicurezza”, ossia il decreto legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge  132/2018, imponeva l’obbligo di immatricolare in Italia le autovetture con targhe straniere, condotte o utilizzate da chi avesse stabilito in Italia la residenza; nelle finalità implicite, intendeva scoraggiare soprattutto i cittadini di altri Stati membri UE dal recarsi in Italia, anche se temporaneamente per lavori stagionali, con ciò ostacolando la libertà di circolazione dei capitali e delle merci (tale è l’autovettura) e il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

La sentenza della C.G.U.E. n. C-274/20, che ha censurato il suddetto art. 93 c.d.s., è esecutiva ai sensi dell’art. 280 TFUE ed è direttamente applicabile, in quanto fonte del diritto (sentenze della Corte costituzionale n. 389 del 1989, n. 113 del 1985; ordinanza n. 284/2007 red. Tesauro). Successivamente alla sentenza citata, avrebbe dovuto essere disapplicato l’art. 93, c. 1 bis, c.d.s., in forza del principio di primazia del diritto europeo (o unionale), facendo applicazione del criterio gerarchico tra le fonti di produzione del diritto. Per quanto concerne la disapplicazione delle norme interne (o, più correttamente, la loro “non applicazione” rispetto a quelle successivamente emanate), basti osservare che il Legislatore nazionale è posto soltanto al quinto posto nella gerarchia delle fonti di produzione del diritto, in quanto nell’ordine rilevano: 1) i principi supremi dell’ordinamento costituzionale e i diritti fondamentali della persona umana (c.d. controlimiti); 2) il diritto consuetudinario internazionale ex art. 10 Cost. e il diritto europeo ex artt. 11 Cost. e 117, c. 1, Cost.; 3) la Costituzione e le leggi costituzionali; 4) il diritto internazionale pattizio come la CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950), ai sensi dell’art. 117, c. 1, Cost.; 5) le leggi statali e regionali; 6) i regolamenti.      

Appena pubblicata la sentenza C-274/20, il Legislatore italiano si è però affrettato ad abrogare l’art. 93, comma 1 bis, c.d.s., con l’art. 2, comma 1, della legge 23.12.2021, n. 238 (pubbl. in G.U. n. 12 del 17.01.2022 – c.d. legge europea per il 2022) entrata in vigore, dopo il prescritto periodo di vacatio legis (art. 73, ult. comma, Cost), il 01.02.2022.             Orbene, essendo prevista la confisca del veicolo ed essendo la disposizione dell’art. 93, c. 1 bis, c.d.s. afflittiva e punitiva, trattasi di sanzione amministrativa punitiva secondo i parametri della sentenza Engel, sicché in caso di abrogazione, per il principio del favor rei, inteso non solo come divieto di trattamento sfavorevole retroattivo (art. 25, c. 2, Cost.), ma di abolitio criminis ragionevolmente retroattiva ex art. 3 Cost., la condotta vietata dall’art. 93, c. 1 bis, c.d.s. non è più punita retroattivamente, atteso che non vi sono ragionevoli motivi per punire la condotta anteriore, divenuta nelle more lecita.      

Inoltre, la legge citata 238/2021, all’art. 2, c. 1, lett. b, inserisce nel codice della strada l’art. 93 bis, regolamentando, al comma 2,  per gli utilizzatori non intestatari del veicolo con targa estera, la possibilità di utilizzarlo per “un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare”, senza distinguere tra leasing, comodato o altro – come avveniva finora – e pretendendo, in caso di utilizzo superiore a trenta giorni, una annotazione speciale al P.R.A. ma senza obbligo di immatricolazione (senza quindi cambio targa), ossia l’iscrizione in un elenco speciale istituito con l’art. 94, c. 4 ter, c.d.s. di nuova introduzione. Senonché, tale disposizione non è ancora applicabile e lo sarà soltanto dal 18 marzo 2022, giacché l’art. 2 della l.n. 238/2021, c. 2, prevede che le disposizioni del nuovo art. 93 bis, comma 2, c.d.s. introdotto dalla citata legge, “si applicano” decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge nella gazzetta ufficiale.

Ne deriva che dal 01.02.2022 (data di entrata in vigore della l. n. 238/2021) al 17.03.2022 non si applica alcuna restrizione per l’utilizzatore non intestatario del veicolo, che è quindi libero di circolare senza restrizioni. Invece, dal 18.03.2022, sarà necessario per l’utilizzatore di veicolo estero munirsi di un titolo di godimento del veicolo, con data certa (basterà apporvi una marca temporale, si acquistano su internet, al costo di circa 25 centesimi l’una) e fino a 30 giorni di disponibilità. Non si distingue più tra veicoli in leasing o in locazione senza conducente presso un’impresa costituita nella Ue o nello Spazio economico europeo (cioè i paesi Ue oltre Islanda, Liechtenstein e Norvegia) senza sede in Italia, oppure i veicoli concessi in comodato al guidatore per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa Ue o dello Spazio economico europeo senza sede in Italia. Inoltre, se la disponibilità sarà superiore a 30 giorni in un anno, si dovrà effettuare anche la registrazione al P.R.A. (senza cambiare targa; i costi non sono tuttora definiti).     

Attualmente, non è quindi “applicabile” il nuovo art. 93 bis, c. 2, c.d.s. e l’art. 93, c. 1 bis, c.d.s. è stato abrogato dal 01.02.2022 (dall’art. 2, c. 1, l.n. 238/2021). Si applica alle condotte anteriori la lex mitior, ossia il principio di retroattività favorevole, che non prevede sanzioni per le condotte ante 18.03.2022, in applicazione dell’art. 7 C.E.D.U. come interpretato dalla Corte EDU (norma interposta ex art. 117, c. 1, Cost.), dell’art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell’art. 49, par. 1, CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), c.d. Carta di Nizza, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati ex art. 6 del Trattato di Lisbona nelle materie di competenza dell’Unione Europea (come i trasporti). Per i proprietari di auto straniere con residenza in Italia, inoltre, il nuovo art. 93 bis comma 1 c.d.s., prevede la libera circolazione ma soltanto per tre mesi, in quanto devono, entro la scadenza del 1° maggio 2022, immatricolare il veicolo in Italia, oppure esportarlo all’estero, altrimenti rischieranno una sanzione di 400 euro, il ritiro della carta di circolazione, il sequestro e l’obbligo di immatricolare il veicolo o di esportazione. Naturalmente, tali sanzioni sono antieuropee e verranno puntualmente impugnate, sicché avranno senz’altro vita breve.

Avv.to Carlo Affinito
via Eugenio Cisterna, 44, 00125 Roma
via Aldo Moro 1, angolo viale Lecci, 00038 Valmontone (Roma)

e-mail 

carlo@carloaffinito.com

carlo.affinito@gmail.com

p.e.c.:

carloaffinito@ordineavvocatiroma.org