Tempi duri per i debitori. Beni più facili da pignorare

In vigore le norme che consentono all’Ufficiale Giudiziario la ricerca telematica dei beni da sottoporre ad esecuzione

Il D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162), con l'art.  492 bis c.p.c. ha istituito la "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare", strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile, se non determinante, per soddisfare le pretese, spesso deluse, dei creditori.

La norma è già in vigore dall' 11 dicembre 2014: il creditore che intende procedere ad esecuzione forzata, può proporre istanza al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede, affinché autorizzi l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

L’istanza deve contenere, oltre alle generalità complete delle parti, la procura alle liti per il difensore e l’indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito, anche l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (questa è una novità assoluta), il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

La procedura esecutiva deve essere iscritta a ruolo (come una causa qualsiasi), con il versamento di un   contributo unificato di Euro 43,00 – salvi i casi di esenzione – (in ogni caso, non dovrebbe applicarsi la marca da bollo per le spese forfettizzate di Euro 27,00 ex art. 19 DL 132/14).

A corredo dell'istanza devono essere prodotti il  titolo esecutivo e l'atto di precetto di pagamento, al fine di consentire al presidente del tribunale, o al giudice dallo stesso delegato, di verificare il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Dal prossimo  31 marzo 2015 i detti incombenti  (iscrizione a ruolo e deposito degli atti)  dovranno eseguirsi esclusivamente con modalità telematica e attestazione del difensore della conformità delle copie agli originali (art. 16 bis c. II DL 179/2012).

Una volta emessa l’autorizzazione presidenziale, l'ufficiale giudiziario potrà avere l’accesso telematico diretto e gratuito ai seguenti archivi informatici: 1) banche dati pubbliche amministrazioni; 2) anagrafe tributaria (giova ricordare che la legge di stabilità ha istituito una sorta di “mega” anagrafe dove confluiranno tutti i rapporti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i clienti, vale a dire tutti i conti corrente dei contribuenti); 3) pubblico registro automobilistico; 4) enti previdenziali.

Al termine delle operazioni di ricerca (alle quali il creditore procedente può chiedere di partecipare), l’ufficiale giudiziario redige un verbale nel quale indica le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Qualora il creditore chieda di partecipare alle operazioni di ricerca, l’ufficiale giudiziario dovrà indicare la data e l’ora di accesso – da effettuare entro 15 giorni dalla richiesta – con preavviso di almeno tre giorni, salvi i casi d’urgenza. Il creditore potrà farsi assistere, a sue spese, dal difensore e/o da un esperto (art. 165 disp. att. c.p.c.).

La norma prevede anche (ed è una grossa novità) che,  qualora le strutture tecnologiche atte a consentire gli accessi all’ufficiale giudiziario non fossero funzionanti, il creditore possa – sempre previa autorizzazione del presidente del tribunale ex art. 492 bis c.p.c. – ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute (art. 155 quinquies disp.att. c.p.c.).

 

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